News Pubblicata il 17/02/2021

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Scuole religiose paritarie: no al pagamento della IMU. Lo dice una sentenza della CTR

La Commissione tributaria regionale del Lazio con recente sentenza stabilisce che l'ente religioso che gestisce una scuola paritaria non paga l'IMU per l'immobile dove ha sede



Un ente religioso proprietario di un immobile dove ha sede una scuola paritaria non pagherà per il momento l'IMU al Comune di Roma grazie ad una recente sentenza, la n 9/2021 della Comissione tributaria regionale che ha ribaltato la pronuncia della CTP precedente.

Il comune potrebbe ancora fare ricorso in Cassazione pertanto la questione resta al momento ancora "risolvibile" a favore del pagamento IMU anche per la scuola paritaria oppure no, vediamo però i fatti.

I giudici della CTR hanno ritenuto applicabile l’articolo 4 comma 3 lettera c del DM del MEF n. 200 del 2012, che va letto in parallelo con l’articolo 91-bis del DL n. 1 del 2012 dove sono state elencate le cause di esenzione IMU, tra le quali, l’attività didattica, quando è svolta con modalità non commerciali.

Ricordiamo intanto che:

Secondo l’interpretazione dei primi giudici dalla Commissione Tributaria della Provincia di Roma sulla base di alcune sentenze della Suprema Corte, il carattere commerciale di una attività è da escludere solo nel caso in cui l’attività stessa sia svolta in modo del tutto gratuito. Non è questo il caso in questione visto che per frequentare la scuola paritaria occorre pagare una retta e pertanto la commissione ha rigettato la pretesaù di esenzione di IMU.

La Commissione Regionale ha invece puntato l'attenzione sull'art. 4 comma 3 lett c) suddetto secondo cui "lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio"

Questo aspetto ha pertanto determinato l'applicabilità della esenzione dall'IMU per l'istituto religioso proprietario dell'immobile dove ha luogo la scuola in quanto confrontando la retta scolastica corrisposta dagli studenti iscritti e il costo di una scuola pubblica in base ai dati ufficiali è emerso che:

Da questo confronto si evince pertanto che la retta della scuola paritaria è signifacativamente inferiore a quella al costo di una qualsiasi scuola pubblica cosa che fa presumere che l'attività svolta nell'immobile sia da assimilare ad attività non commerciale in quanto lo svolgimento della attività didattica è prestato dietro versamento di un corrispettivo di importo simbolico.

A sostengo di questo orientamento ma per il caso di una casa di cura gestita sempre da ente religioso si legga la Sentenza 11 aprile 2019, n. 10124 della Cassazione ha dato rilievo a quanto precisato dal DM del MEF.

Fonte: Fisco e Tasse



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