News Pubblicata il 30/07/2020

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Contributi sospesi: istruzioni versamento

Le modalità di versamento dei contributi Inps sospesi per il COVID 19 . scadenze 31 luglio e 16 settembre 2020 anche con rateizzazione. Messaggio INPS 2871 del 20.7.2020



Le modalità e le causali   per i  versamenti,  entro il termine del 16 settembre 2020,(o  il 31 luglio 2020  solo per le aziende del settore vivaistico)  dei contributi sospesi  a causa dell'emergenza Coronavirus , secondo quanto previsto dal DL Rilancio sono state fornite dal  messaggio INPS 2871 del  20 luglio 2020. 

Vediamo le principali indicazioni in sintesi, rimandando al provvedimento per quanto riguarda la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa.

Per le AZIENDE CON DIPENDENTI il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971- N972 - N973).  Le aziende beneficiarie della sospensione devono aver preliminarmente trasmesso la denuncia Uniemens entro le stesse scadenze. Per la compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N9xxx” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

 Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”, ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.

 ARTIGIANI E COMMERCIANTI : sono interessati dalla sospensione i contributi dovuti alla scadenza del 18 maggio 2020 (I trimestre 2020) che come

indicato al paragrafo 2.2 della circolare n. 59/2020,  hanno sofferrotuna diminuzione del fatturato o dei corrispettivi riferiti all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione . Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate ) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.

AZIENDE CHE VERSANO ALLA GESTIONE SEPARATA:I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con il codice 31 “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies”, entro il 31 luglio 2020.

I COMMITTENTI  tenuti al versamento nella Gestione separata con riferimento ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con i codici 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, devono versare la contribuzione dovuta entro il 16 settembre 2020. La causale da indicare nel modello “F24” è CXX/C10.

AZIENDE AGRICOLE :  alle aziende sono stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole.

In prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti, le aziende riceveranno una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline) per il versamento.

 

Fonte: Inps



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