La nuova agevolazione contributiva collegata agli accordi aziendali con misure di conciliazione vita-lavoro, diventa pienamente operativa con la circolare INPS n. 163 del 3 novembre 2017. Vengono infatti fornite specifiche istruzioni sulle modalità di accesso e di fruizione dello sgravio previsto dal D.M. 12 settembre 2017.
Va ricordato che l'accesso allo sgravio, in generale richiede che :
L'aliquota della riduzione contributiva, per il datore di lavoro verrà definita sulla base del numero di richieste valide ammesse e del numero di lavoratori interessati
L’erogazione delle risorse (in tutto circa 110 milioni di euro) avverra in due fasi ma ogni azienda potra usufruire una sola volta nel biennio 2017-2018:
La circolare 163 comunica che il termine per la presentazione delle domande relative alla prima tranche scade il 15 novembre 2017.
I datori di lavoro devono inoltrare la domanda all’Inps, informa telematica utilizzando il modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno della piattaforma “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto www.inps.it.
L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza , ovvero il 16 dicembre 2017.
Per le domande presentate nel 2017, il conguaglio dello sgravio dev’essere effettuato sulle denunce dei mesi di competenza gennaio e febbraio 2018, su una o due mensilità. Nell'ipotesi in cui il saldo della denuncia risulti a credito dell’azienda, il relativo importo può essere posto in compensazione con modello F24.
Scarica qui gratuitamente la circolare INPS N. 163-2017
In materia vedi anche Sgravi conciliazione vita-lavoro: deposito contratti.
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