Nelle fusioni e scissioni che comprendono immobili la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale è a carico dell’Agenzia del Territorio. La competenza alla riscossione delle imposte ipotecaria e catastale dovute per un atto di conferimento di beni immobili spetta, invece, all’Agenzia delle Entrate. Queste sono le conclusioni delle risoluzioni n. 61/E e n. 62/E del 28 giugno 2010, che individuano l’ufficio competente alla riscossione dei tributi dovuti sulle formalità eseguite nei pubblici registri immobiliari.
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