Domanda e Risposta Pubblicata il 20/04/2009

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Interessi passivi e oneri assimilati- in che misura sono deducibili per le società di capitali?



Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, quindi per la maggior parte delle società dal 2008, il nuovo art. 96 del TUIR prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Per il primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per il secondo periodo d’imposta successivo, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro.

Per determinare la quota di interessi passivi indeducibile da portare in aumento nel rigo RF16, è stato previsto un apposito prospetto dove vanno indicati i dati necessari per il calcolo. Il prospetto è contenuto nel modello di dichiarazione USC righi RF118 - RF119 - RF120 - RF121.

Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.


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