Speciale Pubblicato il 07/04/2020

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Ravvedimento operoso, un aiuto per la liquidità

di Dott. Giacomo Rasile

Termini e modalità operative del Ravvedimento Operoso, possibile strumento di rateizzazione delle imposte, piu che mai utile nell' emergenza COVID 19



In questo momento di emergenza Coronavirus  e nell’attesa di ulteriori “aiuti” da parte del Governo,   riteniamo utile proporre una veloce informativa riguardante il Ravvedimento Operoso che, visti i tempi,  in caso di difficoltà, potrebbe permettere alle aziende di mantenere la liquidità in azienda cercando di evitare stress alla cassa.

Occorre ricordare che il Ravvedimento Operoso può sostanziarsi in una specie di "rateizzazione self-made" dell’imposta dovuta poiché può essere effettuato anche per una parte del tributo con costi accettabili. 

Il Ravvedimento Operoso è lo strumento messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate tramite il quale un contribuente, sia esso persona fisica che giuridica, può regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’erario in maniera autonoma e spontanea, al fine di evitare di incorrere in un accertamento da parte dell’Agenzia dell’Entrate e quindi essere soggetto a sanzioni che risulterebbero più elevate.

Nel prosieguo dell'articolo trattiamo in particolare  il caso del Ravvedimento Operoso dovuto a versamenti omessi, ritardati, insufficienti o errati.

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Ravvedimento operoso 2020: Iter e sanzioni

Il Ravvedimento operoso oggi si concretizza , in estrema sintesi , nel seguente iter:

Sono oggetto del Ravvedimento Operoso tutti i tributi gestiti dall’Agenzia dell’Entrate  e, con l’introduzione della legge di bilancio 2020, anche i tributi locali .

N.B. È inoltre il caso di ricordare che non sono “ravvedibili” gli omessi/insufficienti versamenti in materia previdenziale.

È possibile effettuare il ravvedimento, oltre che successivamente alla constatazione e la notifica della violazione da parte delle autorità, anche in caso di ispezioni e verifiche in corso.
Il Ravvedimento Operoso non è ammesso, invece, in presenza di notifica di atti di liquidazione o di accertamento.
Come detto in precedenza il soggetto che intende sanare la propria situazione, oltre alla rimozione della violazione, dovrà pagare anche delle sanzioni e degli interessi di mora.
Le sanzioni nel ravvedimento operoso sono più vantaggiose rispetto a quelle previste in caso di accertamento. In base ai giorni decorsi dalla violazione al ravvedimento, avremo una differente percentuale di sanzione:  minore saranno i giorni intercorsi tra i due periodi e minore sarà la sanzione dovuta.

Una sintesi nella tabella che segue:

Termine del Ravvedimento

Sanzione minima

Sanzione Ridotta

Entro 15 Giorni dalla violazione

15% dell'importo non versato[1]

1/15 giornaliero della Sanzione minima

0,1% giornaliero fino al 14° giorno

Entro 30 Giorni dalla violazione

1/10 della Sanzione piena pari all'1,5%

1,50%

Entro 90 Giorni dalla violazione

1/9 della sanzione minima

1.66%

entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione

30% dell'importo non versato

1/8 della sanzione minima

3.75%

entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione

1/7 della sanzione minima

4,28%

oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione

1/6 della sanzione minima

5%



[1] Sanzione così modificata dal Dlgs. n. 158/2015 per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.

Con riguardo agli interessi di mora occorre  anche ricordare che ogni anno subiscono delle variazioni poiché calcolati sul tasso legale .A partire dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale è passato  allo 0,05% in ragione d'anno, come stabilito dal  decreto del MEF del 12 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14.12.2019.

Il Ravvedimento Operoso si perfeziona con il pagamento dell’imposta dovuta maggiorata di interessi e sanzioni. Le voci tributo, sanzioni e interessi devono essere indicate nei vari modelli in maniera separata, ognuna con il proprio codice di riferimento.

Per approfondire vedi anche "Ravvedimento  operoso le sanzioni e i codici tributo per mettersi in regola"

Ravvedimento operoso 2020 e avviso bonario

Poiché, come detto all’inizio dell’articolo, il Ravvedimento Operoso può essere effettuato anche per una parte del tributo, configurando quindi una sorta di rateizzazione personalizzata, può accadere che durante tale “rateizzazione” l’Agenzia delle Entrate proceda con un “controllo automatico” inviando un Avviso Bonario.
In questo caso la sanzione sarà pari al 10% dell’importo dovuto  se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.  Vedi tutte le sanzioni  in dettaglio nello speciale Ravvedimento operoso 2020

Occorre però ricordare che, anche in questo caso è possibile procedere con una rateizzazione  secondo le seguenti  modalità:

il pagamento della prima rata deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e sulle rate successive sono dovuti gli interessi per un importo pari al 3,5% annuo.



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