Speciale Pubblicato il 03/11/2016

Tempo di lettura: 3 minuti

La legge tedesca sulle intercettazioni attenta la privacy?

di Modesti dott. Giovanni

il diritto fondamentale alla garanzia dell'integrità e della riservatezza dei sistemi informatici in una sentenza della Corte tedesca



La Corte tedesca con la sentenza del 24 febbraio 2008, per la prima volta in Europa, ha riconosciuto l'esistenza di un nuovo diritto costituzionale: il "diritto fondamentale alla garanzia dell'integrità e della riservatezza dei sistemi informatici".

Tale diritto sancisce il "diritto alla dignità" dell'individuo-utente e, secondo i giudici tedeschi, "protegge la vita personale e privata dei titolari dei diritti dall'accesso statale a dispositivi tecnologici di informazione, in particolare dall'accesso da parte dello Stato ai sistemi tecnologici di informazione nel loro complesso, non solo dunque per eventi di comunicazione individuale o memorizzazione dei dati".

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Limiti alle investigazioni compiute con strumenti di sorveglianza occulta

Attraverso una recente sentenza del 20 aprile 2016, la Corte costituzionale tedesca è tornata ad affrontare il tema dei limiti alle investigazioni compiute con strumenti di sorveglianza occulta ed in particolare dell'impiego di mezzi informatici che permettono l'acquisizione di dati "da remoto", ed ha dichiarato la incostituzionalità della legge federale denominata "Bundeskriminalamtgesetz - BKAG", nella parte che disciplina i compiti e l'attività della forza di polizia federale, il "Bundeskriminalamt - BKA", e la cooperazione in materia penale tra i Governi statali e quello federale e con i Paesi terzi.

La Corte pur riconoscendo l’ammissibilità di ricorrere a misure di sorveglianza occulte al fine di proteggere la società contro le minacce del terrorismo internazionale, ritenendola  compatibile con i diritti fondamentali riconosciuti all'individuo dalla Costituzione ha, però, evidenziato un profilo di incostituzionalità che è rappresentato dalla violazione del principio di proporzionalità che deve sottendere, sempre, il trattamento dei dati personali.
In base  a tale principio è necessario che il legislatore valuti correttamente se il trattamento di dati personali che viene autorizzato, in capo ad un pubblico potere, leda le prerogative individuali. In buona sostanza si tratta di contemperare due opposti interessi, il primo rappresentato dalla tutela dell’ordine pubblico ed il secondo dalla riservatezza del singolo individuo.

Sotto taluni specifici aspetti, però, l'attuale disciplina dei poteri investigativi viola il principio di proporzionalità alla cui stregua va compiuto il bilanciamento tra poteri pubblici e prerogative individuali. Talune previsioni, pertanto, sono state dichiarate incostituzionali.
Sulla materia è intervenuto il Presidente dell’Autority italiana per la privacy, il prof. Antonello Soro, per evidenziare una serie di criticità legate all’impianto legislativo tedesco che prevede, tra le altre cose, una asimmetria tra lo status del cittadini tedesco e quello dello straniero.
L’attuale normativa legittima l'Agenzia per la sicurezza esterna tedesca (BND) ad intercettare comunicazioni di soli soggetti o enti stranieri che passino per il maggior nodo d'interscambio internet di Francoforte, per esigenze di contrasto non più soltanto del terrorismo e della criminalità organizzata ma anche per atti a ciò prodromici (dunque in presenza del rischio che possa realizzarsi un reato di pericolo astratto, con un'anticipazione esponenziale della soglia di intervento).

Destinatari di queste disposizioni sono anche i cittadini della UE, non di nazionalità tedesca, per i quali l’intercettazione è consentita solo in presenza di indizi di coinvolgimento in attività terroristiche.

Si tratta, pertanto, di intercettazioni cd. "preventive" (svolte cioè dai Servizi d'intelligence, senza possibilità di utilizzo in sede giudiziaria), che saranno autorizzate da un gruppo di magistrati e ogni anno il capo dell'Agenzia ne relazionerà dinanzi alla Commissione parlamentare per l'intelligence, in sede di specifica audizione.
Poiché non è stabilito in maniera certa il “peso” che devono avere gli “indizi di coinvolgimento in attività terroristiche”  perché scatti l’autorizzazione a compiere intercettazioni, si paventa il rischio che  se prima le intercettazioni dei Servizi riguardavano il 20% dei flussi per nodo d'interscambio, ora possa raggiungere la soglia del 100%.

Rif.

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5556339

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4703-la-corte-costituzionale-tedesca-sulle-misure-di-sorveglianza-occulta-e-sulla-captazione-di-conversa

http://www.huffingtonpost.it/antonello-soro/legge-tedesca-intercettazioni_b_12599434.html



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