Speciale Pubblicato il 15/12/2015

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Lavoro dipendente e assenze per incarichi pubblici

di Staff di Fiscoetasse

Cosa prevede la normativa per le assenze dei lavoratori dipendenti per impegni pubblici legati a cariche elettive



Ai sensi dell’art. 79 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alla carica rivestita, i lavoratori  sia pubblici che privati possono godere di permessi retribuiti  dal datore di lavoro, con rimborso a carico dell’ente presso cui è svolta l’attività entro trenta giorni dalla richiesta.

Le cariche e i relativi permessi retribuiti sono riassunti nella tabella seguente:

  • lavoratori dipendenti eletti in  giunte  comunali, provinciali, metropolitane, delle comunita'  montane, dei consigli circoscrizionali, dei  municipi,  delle  unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali,
  • membri delle commissioni consiliari o circoscrizionali
  • membri delle commissioni comunali
  • delle  conferenze  del  capogruppo  e   degli   organismi   di   pari
  • opportunita'

Diritto  di  assentarsi  dal  servizio  per  partecipare  alle  riunioni degli organi di  cui  fanno  parte  per  la  loro  effettiva durata; il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto  di lavoro e compreso nel permesso.

  • componenti  dei consigli  comunali,  provinciali,  metropolitani,  delle   comunita' montane  e   delle   unioni   di   comuni,
  • componenti  dei   consigli circoscrizionali dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  500.000 abitanti,

Oltre al diritto di assentarsi per  il  tempo necessario per ciascuna  seduta, nel caso di  consigli  in  orario  serale, i lavoratori hanno  diritto  di  :

  • non  riprendere  il  lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo e
  • se i consigli si protraggono oltre la mezzanotte, assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
  • componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle  province,delle citta' metropolitane, delle unioni di comuni,  delle  comunita' montane,
  • presidenti  dei  consigli comunali, provinciali e circoscrizionali,
  • presidenti  dei gruppi  consiliari  delle  province  e  dei  comuni  con  popolazione superiore a 15.000 abitanti,

Ulteriore diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese,  elevate  a  48  ore  per  i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti

delle comunita' montane, presidenti dei consigli  provinciali  e  dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Tutti i lavoratori  dipendenti  con le cariche  citate   hanno  diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24  ore lavorative mensili qualora risultino necessari per il loro mandato.

NOTA BENE L'attivita' ed i tempi per i quali i lavoratori  chiedono  ed  ottengono  permessi,   retribuiti   e   non retribuiti, devono  essere  prontamente  e  puntualmente  documentati  mediante attestazione dell'ente presso il quale sono stati svolti .

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