Speciale Pubblicato il 19/04/2022

Tempo di lettura: 6 minuti

Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie

di Dott. Salvo Carollo

Breve inquadramento del perimetro normativo e delle modalità di applicazione dell’imposta italiana sulle transazioni finanziarie



L’espressione Tobin tax oggi fa genericamente riferimento a una imposta sulle transazioni finanziarie. Il termine richiama il premio nobel James Tobin, il quale, nel 1972, per primo avanzò l’ipotesi di sottendere a tassazione le transazioni finanziarie.

La Tobin tax come fu teorizzata in origine da James Tobin era diversa dalle versioni attuali dell’imposta, in quanto si inseriva in un diverso contesto economico-finanziario e aveva un diverso obiettivo.

La Tobin tax di James Tobin si configurava come un piccolo prelievo percentuale sulle transazioni valutarie, e aveva come obiettivo quello di scoraggiare la speculazione su questi mercati, al fine di limitarne la volatilità in un contesto economico-finanziario che aveva appena visto l’abolizione degli accordi di Bretton Woods; accordi che, attraverso il rapporto di cambio rigido tra dollaro e oro, avevano, fino a quel momento, limitato le fluttuazioni dei cambi valutari.

Oggi la Tobin tax è applicata alle transazioni azionarie acontratti derivati che hanno gli stessi titoli come sottostante; mentre l’obiettivo è la produzione di gettito fiscale nel contesto di un mercato tendenzialmente speculativo.

Per comprendere appieno il significato odierno della Tobin tax, bisogna notare che, a livello internazionale, i paesi con mercati finanziari più avanzati tendenzialmente vedono negativamente questo tipo di imposta, che invece trova applicazione, con diverse modalità, in paesi i cui mercati finanziari non sono molto sviluppati, come l’Italia.

La scelta di imporre una imposta sulle transazioni azionarie in paesi, come l’Italia, in cui i mercati finanziari non sono molto sviluppati, in un contesto di globalizzazione finanziaria, può stupire: una tale imposta, infatti, non potrà che stimolare gli investimenti finanziari verso l’estero, a discapito di quelli nazionali; una tale valutazione, teoricamente corretta, sottovaluta però il fatto che dei mercati finanziari nazionali deboli favoriscono lo sviluppo del sistema bancario, quale principale strumento di finanziamento per piccole e grande aziende.

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La Tobin tax italiana

In ogni caso, a prescindere dagli obiettivi di politica fiscale che il Legislatore nazionale vuole perseguire, e che questo articolo non intende sindacare, l’articolo 1 della Legge 228/2012, commi da 491 a 499, regola la cosiddetta Tobin tax italiana, con efficacia da giorno 1 gennaio 2013, ed oggi attualmente in vigore.

Sono sottoposte a Tobin tax, con diverse modalità di applicazione, i trasferimenti di proprietà di:

L’imposta si applica a tutte queste transazioni, anche quando le azioni non sono quotate nei mercati regolamentati.

Essa si applica anche al cosiddetto trading ad alta frequenza, svolto attraverso l’utilizzo di elaboratori entro la soglia temporale di mezzo secondo, che non verranno trattati in questa sede, in quanto l’articolo si concentra sulle operazioni di trading di stampo discrezionale.

In tutti i casi è irrilevante il luogo di conclusione della transazione e lo Stato di appartenenza dei contraenti, in quanto il perimetro dell’imposta è delineato in base all’oggetto della transazione.

Il versamento dell’imposta è effettuato entro il 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà dei titoli per il tramite del sostituto d’imposta, che può essere un intermediario, residente o meno, per il caso di titoli quotati su mercati regolamentati o di derivati, oppure un notaio per i titoli non quotati; i sostituti addebitano al soggetto passivo l’ammontare dell’imposta.

La normativa fiscale prevede alcuni casi di esenzione dalla Tobin tax per:

Per espressa previsione normativa, la Tobin tax non è deducibile dalle imposte sui redditi (IRPEF o IRES, a seconda dei casi), né dall’IRAP.

In caso di azioni o di altri strumenti partecipativi analoghi

Per quanto riguarda le azioni e gli altri strumenti partecipativi, l’imposta si applica sui titoli italiani posseduti fino alla giornata successiva, motivo per cui la Tobin tax, per questi titoli, non si applica alle operazioni intraday, cioè a quelle operazioni che si aprono e si chiudono nell’arco della stessa giornata.

L’aliquota prevista è dello 0,10% per i titoli quotati in mercati regolamentati e 0,20% per quelli negoziati in mercati non regolamentati.

L’aliquota si applica al valore della transazione, costituito dal prezzo d’acquisto del titolo per il numero di titoli posseduti.

In caso di contratti derivati aventi come sottostate azioni

Anche i derivati che hanno come sottostante azioni (o altri titoli partecipativi) italiane sono sottoposti a Tobin tax: in questo caso l’imposta è in misura fissa, ma varia in base alla specifica tipologia di contratto derivato utilizzato e in base al suo valore, secondo le specifiche della tabella 3 allegata alla Legge 228/2012, riepilogata nel seguito.

Nella fattispecie l’imposta si applica sia alle transazioni multiday che a quelle intraday, a prescindere che siano posizioni d’acquisto o di vendita.

L’ammontare dell’imposta è ridotto a un quinto della misura fissa prevista se il contratto derivato è quotato su un mercato regolamentato, come può essere il caso dei contratti future e non essere il caso dei contratti per differenza (i cosiddetti CFD).

Sulla tabella i valori sono indicati in misura piena, da ridurre a un quinto se i titoli sono quotati in mercati regolamentati.


Valore nozionale del contratto 

(in migliaia di euro)

Strumento finanziario

0 – 2,5

2,5 – 5

5 – 10

10 – 50

50 – 100

100 – 500

500 – 1000

Superiore a 1000

Contratti futures, certificates, covered warrants, contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni

 

 

0,01875

 

 

0,0375

 

 

0,075

 

 

0,375

 

 

0,75

 

 

3,75

 

 

7,5

 

 

15

Contratti futures, certificates, warrants, covered warrats e contratti di opzione su azioni

 

 

0,125

 

 

0,25

 

 

0,5

 

 

2,5

 

 

5

 

 

25

 

 

50

 

 

100

Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure; contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure; contratti finanziari differenziali collegati ad azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure; qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure; le combinazioni di contratti o di titoli sopra indicati

 

 

 

0,25

 

 

 

0,50

 

 

 

1

 

 

 

5

 

 

 

10

 

 

 

50

 

 

 

100

 

 

 

200


In questi casi, a prescindere dal fatto che il contribuente abbia aperto una posizione lunga o corta, per conoscere l’ammontare in euro dell’imposta da versare sarà necessario calcolare preventivamente il valore nozionale del contratto, come:




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