Speciale Pubblicato il 19/12/2008

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Acconto IVA - versamento entro il 29 dicembre 2008

di Rag. Lumia Luigia



L’acconto Iva è stato introdotto dall’articolo 6 della Legge numero 405 del 1990; la misura dell’acconto Iva è stata modificata dall’articolo 15, comma 1, del Decreto Legislativo numero 155 del 1993.
Riassumiamo brevemente i caratteri e le modalità di calcolo dell’adempimento di prossima scadenza.

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SOGGETTI INTERESSATI E SOGGETTI ESONERATI

Soggetti che devono versare l’acconto Iva

Soggetti che non devono versare l’acconto Iva

METODI DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IVA

Per la determinazione dell’acconto esistono tre metodi: storico, analitico, o previsionale (articolo 6 Legge n.405/1990) e il contribuente è libero di scegliere la procedura di calcolo più conveniente.

1- METODO STORICO

 

Con questa metodologia per determinare quanto versare a titolo di acconto si applica la percentuale dell’88 per cento sulle seguenti basi imponibili:

- importo a debito da liquidazione Iva del quarto trimestre 2007, per i soggetti trimestrali;
- importo a debito da liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2007, per i soggetti mensili;
- importo a debito da dichiarazione Iva per l’anno 2007 per i soggetti trimestrali “per opzione” (articolo 7 del DPR 542/99).

Chi calcola l'acconto con il metodo storico deve infatti sottrarre l'importo dalla somma da versare e, pertanto, può chiudere la posizione annuale con un credito d'imposta. L'utilizzo del metodo storico, pur potendo determinare eccedenze di versamento, è quello che tutela maggiormente la generalità dei contribuenti dal rischio di eventuali sanzioni.

Calcolo dell'acconto secondo il metodo storico

Contribuente

Liquidazione di riferimento

                                                      
   

Rigo di riferimento per l'applicazione

dell'88%

Contribuenti mensili

 2- METODO PREVISIONALE
 
 
Il contribuente stima le operazioni che verranno effettuate fino al termine dell’esercizio; se da tale congettura risultasse un acconto Iva minore rispetto a quello corrisposto nel 2007, il calcolo dell’88 per cento andrà effettuato su questo minore importo.
Il metodo previsionale va applicato allorquando la stima possa essere ragionevolmente attendibile, in quanto nel caso il insufficiente versamento dell’acconto al contribuente potrebbe essere irrogata la sanzione amministrativa prevista per tali casistiche.

 
3- METODO ANALITICO
 
 
Tale criterio si basa su dati relativi alle operazioni realmente effettuate alla data del 20 Dicembre 2008.
L’articolo 6, comma 3-bis della Legge 405 del 1990 prevede il versamento del 100 per cento della somma determinata con la cosiddetta “liquidazione periodica aggiuntiva”, che va compilata entro il 27 Dicembre 2008. La liquidazione periodica aggiuntiva prende in considerazione l’Iva a debito e l’Iva a credito riguardante:

Esempio di contribuente mensile con il metodo analitico:
Iva su fatture emesse 1.12 – 20.12

Euro 10.500,00

Iva su cessioni effettuate fino al 20.12 con fatturazione differita

Euro 550,00

Iva su fatture acquisto registrate 1.12 – 20.12

Euro 8.000,00 

Saldo a credito mese di novembre

Euro 1.200,00

Acconto dovuto (10.500 + 550 – 8.000 – 1.200)

=  Euro 1.850,00

VARIAZIONE NELLA CADENZA DEI VERSAMENTI

Nel caso di variazione del volume d’affari, può accadere che il contribuente vari il regime di liquidazione Iva, da trimestrale a mensile, oppure da mensile a trimestrale.

Situazione 1: Da contribuente mensile a contribuente trimestrale: la base di calcolo dell' 88% è la liquidazioni degli ultimi 3 mesi del 2007

Soluzione 2: Da contribuente trimestrale a contribuente mensile: la base di calcolo dell'88% è un terzo dell’imposta versata per l’ultimo trimestre 2007 (dichiarazione annuale precedente)


Contabilità separate


Nelle situazioni di contabilità separate, fermo restando l’unitarietà del soggetto d’imposta, è fatto obbligo di porre in essere un unico versamento dell’imposta a titolo complessivo, vale a dire si fa la somma algebrica dell’Iva a credito o a debito delle distinte liquidazioni periodiche.


Ravvedimenti


Nella situazione in cui il contribuente non abbia versato l’acconto, o lo abbia versato in misura insufficiente o oltre il termine previsto (29 Dicembre 2008) viene prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato (articolo 13, comma 1 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.471).
E’ comunque possibile regolarizzare il mancato versamento avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, è prevista la riduzione della sanzione:
- a un ottavo (3,75%) se il pagamento avviene entro 30 giorni;
- a un quinto (6%) se il pagamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
Oltre all’imposta e alla sanzione ridotta, è necessario pagare gli interessi moratori, calcolati al tasso legale del 3% annuo, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (29 dicembre 2008) a quello in cui effettivamente è eseguito.

TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

Al contribuente sarà fatto obbligo di versare l’acconto solo se l’importo è uguale o superiore ad € 103,29 e andrà effettuato mediante modello unificato di pagamento F24, secondo modalità telematiche (F24 on line, F24 cumulativo o mediante sistemi di home banking) entro il 29 Dicembre 2008.
Secondo quanto disposto dall’articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 241/97, non si può rateizzare l’acconto Iva.
L’Ufficio può, “in caso di pericolo per la riscossione”, controllare che i contribuenti abbiano effettuato i versamenti Iva, anche a titolo di acconto; tale controllo può essere effettuato anche in un momento antecedente alla presentazione della dichiarazione Iva annuale.
Il versamento dell'acconto va effettuato con il modello F24 online, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i seguenti codici tributo:

L’importo della somma versata a titolo di acconto e gli estremi del versamento devono essere iscritti nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.



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