Speciale Pubblicato il 05/12/2007

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Finanziaria 2008 - la deducibilita' degli interessi passivi

di Dott. Stefano Ferrara



In data 15 novembre 2007 il Senato ha approvato il testo della Finanziaria 2008 ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento; il provvedimento contiene importanti novità per quanto riguarda la deducibilità degli interessi passivi nel reddito di impresa.
Innanzitutto vengono eliminati i meccanismi della thin cap e il pro rata patrimoniale.
Con le disposizione contenute nella Finanziaria 2008, si vuole introdurre un particolare metodo di calcolo della deducibilità degli interessi passivi.

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SOGGETTI E CALCOLO DELLA DEDUCIBILITA'

SOGGETTI
I soggetti che applicheranno questo nuovo metodo saranno solo le società di capitali, e quindi ne restano escluse le ditte individuali, le società di persone, le banche, le società finanziarie (tranne le holding di gruppi industriali).


CALCOLO DELLA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Per calcolare la misura dedcibile degli interessi è necessario determinare la grandezza denominata reddito operativo lordo procedendo nel modo seguente:

Valore della produzione
- Costo della Produzione
Differenza (A-B)
+ Ammortamenti
+ Canoni di leasing
ROL

Il 30 per cento del ROL (reddito operativo lordo) rappresenta il limite massimo deducibile degli interessi passivi.

Bisognerà confrontare la soglia massima deducibile con la misura degli interessi passivi netti (interessi passivi meno interessi attivi).
Nel caso in cui gli interessi passivi siano inferiori agli attivi non sarà applicabile il meccanismo.
La differenza tra interessi passivi netti e 30% del Rol rappresenta la quota indeducibile.

Qualora gli interessi passivi netti siano inferiori alla soglia del 30% Rol non si procede al calcolo.
Gli interessi che eccedono rispetto alla soglia (interessi passivi netti meno 30% Rol) saranno fiscalmente dedotti nei periodi di imposta successivi (nei dieci anni successivi secondo le disposizioni transitorie previste nel provvedimento) a condizione che gli interessi passivi a bilancio siano inferiori al 30% del Rol.


Nel futuro, se verranno confermate queste disposizioni, ogniqualvolta un’azienda dovesse prendere in considerazione l’idea di porre in essere un investimento, nella pianificazione dovrà tener conto altresì della soglia di deducibilità degli interessi passivi.
Per poter effettuare il test della deducibilità, bisogna preventivamente sottrarre dagli oneri finanziari gli interessi attivi.
Nel caso in cui una società di capitale operasse con la pubblica amministrazione, la legge ammetterà la deduzione di un ammontare pari agli interessi passivi calcolati in modo virtuale, secondo il tasso Bce aumentato di un punto.

Nel confronto con il 30 per cento del Rol non si considerano:
Come detto sopra la parte di interessi attivi che supera il limite del 30 per cento del Rol non sono persi in maniera definitiva, in quanto si possono recuperare in un termine di cinque anni (10 nel triennio di avvio della riforma) per essere dedotti.

DISAPPLICAZIONE DEL METODO

In alcuni casi, ricorrendo all’istituto dell’interpello, si può ottenere la disapplicazione del limite di riporto a nuovo; con tale istituto si chiede all’Agenzia di consentire una più lunga ricuperabilità degli oneri finanziari.
La natura dell’istanza di interpello non risulta di facile definizione: la norma di riferimento richiama l’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr numero 600/73, che tratta dell’interpello antielusivo, mentre poi viene prevista una deroga all’articolo11 della legge numero 212/2000 che è relativa all’interpello ordinario.
Si ritiene che la disapplicazione possa estendersi anche al limite decennale, per riportare in avanti le quote non dedotte negli esercizi precedenti.
Al contribuente viene affidato l’onere di provare che il debito sottoscritto è collegato a casi in qui gli ordinari limiti di riportabilità in avanti risultano stringenti.

La normativa prevede tre situazioni in cui può essere chiesto di disapplicare il metodo di calcolo del limite di deducibilità:
Tali nuovi disposizioni in tema di deducibilità dei costi porta notevoli svantaggi alle holding industriali; infatti, nella definizione di Rol non rientrano i dividendi e neanche le plusvalenze, in quanto la loro collocazione è nella voce C) Proventi e oneri finanziari nello schema di conto economico.

PROBLEMATICHE PER LE SOCIETÀ IMMOBILIARI

L’articolo 3, comma 3, del testo della Finanziaria 2008, introduce delle novità con riguardo alle società immobiliari di gestione; gli interessi passivi relativi a tale attività andranno distinti in due categorie:
Con tale suddivisione il legislatore vuole dividere gli interessi relativi a finanziamenti per acquisizione, che sono sempre deducibili, dagli interessi di funzionamento, che risultano sempre indeducibili.
Lo statuto del contribuente e la giurisprudenza della Cassazione ritengono che questa disposizione abbia efficacia retroattiva

CONSOLIDATO NAZIONALE

Per le società che aderiscono al consolidato nazionale vengono previste determinate disposizioni:

In ciascun periodo d’imposta si sommano tutti gli interessi passivi di tutte le società che aderiscono al consolidato nazionale; l’importo che scaturisce da questa somma viene posto in confronto con il 30 per cento del Rol complessivo di tutte le società.
Nel corso degli esercizi, al consolidato nazionale possono aggiungersi altre società; in tali casi gli importi non dedotti negli esercizi precedenti e riportati in avanti potranno essere oggetto di deduzione sono dalle società titolari di tali importi.

Si prevede che le holding di partecipazioni in società industriali e commerciali che hanno finanziato l’acquisto delle società operative utilizzeranno lo strumento del consolidato nazionale; le holding di questo tipo presentano sovente un Rol pari o quasi a zero e quindi nel calcolo della percentuale del 30 per cento avrebbero un limite di deducibilità degli interessi passivi irrisorio. Di qui la necessità di prendere in considerazione tutti i Rol delle società facenti parte del consolidato nazionale. Tutto questo si ricorda potrà essere attuato da quelle società che rispettano i requisiti per aderire al consolidato fiscale nazionale.


Prendendo in considerazione ogni società singolarmente, si può notare che la società Alfa non può dedursi interamente gli interessi passivi, in quanto presenta un importo superiore al 30% del Rol; le altre due società, invece, possono dedursi completamente gli interessi passivi, in quanto inferiori al limite di deducibilità.


Dalla situazione sopra esposta in tabella si evince che, in caso di consolidamento delle tre società, anche la società Alfa può dedursi integralmente gli interessi passivi.