Pubblicato il 26/05/2011

Avvocati: a quanto ammontano i contributi previdenziali e quali sono le modalità di versamento?

MOdalità di versamento dei contributi previdenziali per gli Avvocati

Per gli iscritti alla  alla Cassa Forense per gli Avvocati,  è previsto il pagamento dei seguenti contributi:

1) Contributo soggettivo di base e modulare;
2) Contributo integrativo;
3) Contributo di maternità.

Il Contributo soggettivo  base  proporzionale al reddito per l’anno 2011, è determinato come segue

a) 13% fino a un reddito di  € 90.100,00 ;
b)  3% sul reddito eccedente.

 È in ogni caso dovuto un contributo minimo pari:

per il 2010  € 2.100,00

per il 2011  € 2.400,00.

Contributo soggettivo modulare obbligatorio
A decorrere dal 2010, gli iscritti alla cassa forense devono versare un contributo soggettivo modulare pari all’1% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale di euro 90.100,00.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a € 160,00 per l’anno 2010 e € 180,00 per l’anno 2011.

Agevolazioni per i giovani 
Per i giovani fino a 35 anni che si sono iscritti successivamente al 1° gennaio 2009  il contributo soggettivo minimo di base e modulare è ridotto alla metà per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa;

Contributo integrativo  - stabilito nella misura del 4%, il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è soggetto all’IRPEF. Si applica su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini IVA e ripetibile nei confronti dei clienti.

L'importo minimo, comunque dovuto è:

per il 2010  € 550,00

per il 2011 € 650,00 .

Per gli anni di iscrizione corrispondenti al periodo di praticantato e per i primi cinque anni di iscrizione agli Albi è, comunque, dovuto il contributo  integrativo in proporzione all’effettivo volume d’affari dichiarato.

Contributo di maternità  - nella misura fissa di euro 158 per l'anno 2011.

I versamenti dei  minimi sono effettuati tramite bollettini precompilati inviato dalla Cassa stessa. Il pagamento dovrà, quindi, essere effettuato in unica soluzione, alla data di scadenza stabilita per la corresponsione della prima rata, tramite avvisi di pagamento MAV, oppure in quattro rate di pari importo entro i termini di scadenza di seguito indicati:

28 febbraio - I rata
30 aprile - II rata
30 giugno - III rata
30 settembre - IV rata

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato, che dal 2011 il pagamento della contribuzione minima modulare obbligatoria deve avvenire unitamente ai contributi minimi già preesistenti alla riforma ma con scadenza unica del 30 aprile.

Dal 2011, modello 5/2011, il modello 5 dovrà essere trasmesso obbligatoriamente con modalità telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, da tutti i professionisti tenuti all'invio, anche dai pensionati di vecchiaia della Cassa ai quali nell'anno 2010 è stato consentito per l'ultima volta l'invio cartaceo.

I conguagli eventualmente dovuti rispetto ai contributi minimi devono essere corrisposti in unica soluzione, entro il 31 luglio, ovvero, in due rate di pari importo (bonifico o bollettino precompilati), di cui la prima con scadenza 31 luglio e la seconda con scadenza 31 dicembre; l'obbligo di versamento scatta con un debito minimo di euro 5;

Per maggiori informazioni www.cassaforense.it

Commenti

ma il contributo soggettivo modulare, sia obbligatorio che facoltativo, è deducibile integralmente o solo nei limiti stabiliti per i fondi pensione?

- Commento di alessandro polettini (18:25 del 03/06/2011)
Scrivi un commento
I campi contrassegnati * sono obbligatori
(il tuo indirizzo non sara' pubblicato)