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CERTIFICAZIONE UNICA, PIÙ TEMPO SE NON INCIDE SUL 730 PRECOMPILATO

Certificazione Unica, più tempo se non incide sul 730 precompilato

Confermata la scadenza del 9 marzo per l'invio delle certificazioni uniche che contengono dati necessari per la precompilata. Le altre potranno essere anche inviate oltre la scadenza, senza incorrere in sanzioni.

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Il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2015 conferma la scadenza dell'invio al 9 marzo per la generalità delle Certificazioni Uniche, ma concede due attenuanti per il primo anno di invio. Prima attenuante: gli operatori potranno scegliere se compilare o meno la sezione dedicata ai dati Inail, e se inviare o meno le certificazioni contenenti solo redditi esenti. Seconda attenuante: le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il 730 potranno essere inviate oltre la scadenza senza applicazione di sanzioni.

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1) Soggetti obbligati

Il modello di certificazione deve essere inviato da parte dei sostituti d'imposta per comunicare i dati reddituali/previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati, nonché quelli relativi al lavoratore autonomo, provvigioni e redditi diversi.
L'obbligo riguarda coloro che nel 2014:
  • hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte;
  • hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS/INAIL.

2) Termini e modalità di presentazione

La certificazione deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Con riferimento all'anno 2014 la scadenza slitta al 9 marzo 2015 poiché il 7 marzo cade di sabato.
Le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il 730 (come ad esempio i redditi di lavoro autonomo non occasionale) potranno essere inviate (in relazione al 2015, primo anno di invio) oltre la scadenza senza applicazione di sanzioni.
Secondo quanto indicato dalla stampa specializzata, le certificazioni miste, che contengono ad esempio sia redditi di lavoro dipendente sia redditi di lavoro autonomo non occasionale, potranno essere scisse in due invii: il primo invio, relativo ai redditi di lavoro dipendente, andrà trasmesso entro i termini; il secondo, relativo ai redditi di lavoro autonomo non occasionale, potrà essere spedito più tardi.
Entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui di riferiscono i redditi certificati, i sostituti devono consegnare la Certificazione Unica ai percipienti (anche in formato elettronico). In relazione al 2014 la consegna ai percipienti slitta al 2.3.2015 in quanto il 28.2 cade di sabato.
Invio Certificazione Unica 2015 all'Agenzia delle Entrate
Entro il 9.3.2015
Oltre il 9.3.2015
le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il 730
Consegna Certificazione Unica 2015 ai percipienti
Entro il 2.3.2015
Il modello di certificazione, approvato con Provvedimento del 15.01.2015, è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con le relative istruzioni.

3) Sanzioni

In caso di omessa, tardiva, o errata presentazione della Certificazione Unica, è prevista la sanzione di 100 Euro, senza possibilità di poter applicare il cumulo giuridico in caso di violazioni plurime, previsto dall'art. 12 del D.lgs. 472/97. Questo significa che se un sostituto invia tardivamente 10 certificazioni, sarà applicata la sanzione di 1.000 Euro.
In caso di errata certificazione, l'unico modo per non essere soggetti a sanzione, è trasmettere la certificazione corretta entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 7 marzo (quindi generalmente entro il 12 marzo). Si ricorda che secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco, è preclusa la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso in quanto il tempo intercorrente tra l'invio delle certificazioni e l'utilizzo delle stesse per la predisposizione della dichiarazione precompilata non è compatibile con i tempi previsti per il ravvedimento.
Se le certificazioni inviate entro la scadenza sono scartate dal sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate, esse sono considerate tempestive purché siano ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
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