HOME

/

FISCO

/

RIMBORSO IVA 2022

/

RIMBORSI IVA, NIENTE PIÙ GARANZIA FINO A 15.000 EURO

Rimborsi IVA, niente più garanzia fino a 15.000 euro

I rimborsi IVA di importo fino a 15.000 euro potranno ora essere ottenuti senza obbligo di prestare garanzia. E' quanto prevede il Decreto legislativo semplificazioni fiscali, che in tal modo triplica di fatto la soglia a partire dalla quale è richiesta la garanzia

Ascolta la versione audio dell'articolo
Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), in vigore da sabato 13 dicembre, ha introdotto, tra le altre, interessanti novità in tema di rimborsi IVA.
In particolare, non si dovrà più prestare apposita garanzia per ottenere i rimborsi IVA di importo fino a € 15.000.
Per i rimborsi di importo superiore a tale importo, la prestazione di garanzia sarà obbligatoria solo se si è soggetti considerati "a rischio" ai fini degli interessi erariali, altrimenti la prestazione di garanzia potrà essere sostituita dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per saperne di più segui il Dossier sul Rimborso IVA con tanti approfondimenti, notizie e aggiornamenti.

1) La garanzia per ottenere i rimborsi IVA tra vecchie e nuove regole

Finora, per ottenere i rimborsi IVA di importo superiore a € 5.164,57, era necessario (oltre alla presentazione della richiesta in sede di dichiarazione annuale) prestare apposita garanzia, ovvero cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
Ora, l'art. 13 del Decreto semplificazioni ha innalzato a € 15.000 la soglia di rimborso IVA al superamento della quale è richiesta la prestazione di garanzia secondo le suddette regole. Più precisamente, viene previsto che:
  • per i rimborsi IVA di importo non superiore a € 15.000, non è più richiesta alcuna garanzia;
  • per i rimborsi IVA di importo superiore a € 15.000:
    • se richiesti da "soggetti a rischio", è necessario prestare apposita garanzia;
    • se richiesti da soggetti considerati "non a rischio", l'erogazione avviene previa prestazione di garanzia, ovvero, in luogo di questa, presentando la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso (dichiarazione annuale/istanza infrannuale) munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto) allegandovi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni:
      • rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta:
        • il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
        • la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
        • l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
      • se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, non risultano cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
      • sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
NUOVE REGOLE PER L'EROGAZIONE DEI RIMBORSI IVA
Rimborsi Iva
≤ € 15.000
NO GARANZIA
Rimborsi Iva
> € 15.000
Richiesti da
soggetti
"a rischio"
GARANZIA
Richiesti da
soggetti
"non a rischio"
GARANZIA,
oppure anche
solo VISTO DI CONFORMITA' sulla dichiarazione da cui
emerge il credito + DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

2) Definizione di "soggetti a rischio"

Per "soggetti a rischio" si intendono, secondo quanto stabilito dal novellato comma 4 dell'art. 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti passivi che:
¨     esercitano attività d'impresa da meno di 2 anni (e non sono start up innovative)
¨     nei 2 anni precedenti, hanno ricevuto notifiche di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dichiarati:
> 10% degli importi dichiarati
se importi dichiarati ≤ € 150.000
> 5% degli importi dichiarati
se importi dichiarati > € 150.000, ma ≤ € 1.500.000
> 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000
se importi dichiarati > € 1.500.000
¨    pur avendo i requisiti per essere considerati "non a rischio" e, quindi, per non prestare la garanzia, presentano la dichiarazione da cui emerge il credito senza visto di conformità o senza allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
¨     richiedono il rimborso all'atto della cessazione dell'attività

3) Durata della garanzia

Resta fermo che, se richiesta, la garanzia deve avere durata pari a 3 anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.
Quando è prestata la garanzia, non è necessaria l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso.
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

bruno - 23/04/2015

buongiorno, vorrei sapere se esiste una soglia minima per ottenere il rimborso

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIMBORSO IVA 2022 · 10/04/2024 Rimborso IVA non residenti: con SO negato alla casa madre inglese

Le Entrate chiariscono perchè non spetta il rimborso IVA ad una azienda che opera in Italia come stabile organizzazione di una casa madre inglese

Rimborso IVA non residenti: con SO negato alla casa madre inglese

Le Entrate chiariscono perchè non spetta il rimborso IVA ad una azienda che opera in Italia come stabile organizzazione di una casa madre inglese

Rimborsi iva infra-annuali a maglie troppo strette

La digitalizzazione e le operazioni non soggette a Iva per l'assenza del cd. presupposto territoriale. Il rimborso iva va eseguito entro termini ragionevoli

Rimborso IVA del cessionario: le condizioni per richiederlo

Le Entrate forniscono chiarimenti sulle condizioni per richiedere il rimborso dell'IVA versata in eccesso dal cessionario, rispetto ad un cedente che non abbia restituito l'imposta

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.