Pubblicato il 07/03/2011
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Tassa concessione governativa: via libera ai rimborsi. Sentenza CTR Veneto del 5/1/2011

Dott. Tortelotti Fabrizio

I rimborsi della tassa di concessione governativa sui servizi di telefonia mobile sono possibili per gli enti locali e i privati secondo la sentenza n.05/01/11 emanata dalla Commissione Tributaria del Veneto che evidenzia l’illegittimità del tributo.
Scarica gratuitamente il fac-simile per l'istanza: Tassa di concessione governativa - Istanza di rimborso

Secondo quanto dispone la Commissione tributaria regionale del Veneto (sentenza del 05/01/11) la tassa di concessione governativa (T.C.G.) sui contratti riferiti ai servizi di telefonia mobile in capo agli enti locali non è dovuta all’amministrazione finanziaria poiché gli stessi sono da considerarsi pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art.1 comma 2 del dlg n. 165/2001 e quindi andrebbero esclusi dal tributo al pari delle amministrazioni centrali dello stato (art.114 Costituzione).
Viene ribadita inoltre l’ abrogazione della normativa che regolamentava la tassa, per effetto dell’entrata in vigore del Codice delle telecomunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) recante disposizioni in materia di liberalizzazione dei servizi di comunicazione. In quest’ottica quindi si apre la possibilità di chiedere il rimborso della tassa concessione governativa anche ai cittadini privati titolari di un contratto di abbonamento, oltreché agli enti locali.
La sentenza segue comunque altri pronunciamenti che si sono avuti sulla stessa materia: su circa 80 sentenze, solo 3 casi infatti sono risultati favorevoli all’amministrazione finanziaria.

Come sopra ricordato, la sentenza non si limita a ribadire la fondatezza del rimborso in favore delle amministrazioni comunali che hanno proposto il ricorso, ma accerta anche l'illegittimità stessa della tassa, aprendo quindi la possibilità anche ai privati di richiedere il rimborso. Secondo il dispositivo emanato, infatti, il D.Lgs n. 259/2003 pur non cancellando esplicitamente l'articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, che include tra gli atti soggetti a TCG le licenze per l'impiego per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, abroga implicitamente il contributo attraverso la privatizzazione del servizio. La privatizzazione del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione ha, infatti, segnato il passaggio dalla concessione della licenza da parte della pubblica amministrazione al contratto che presuppone una posizione di parità fra i contraenti.
Data tale nuova circostanza, secondo i giudici, viene eliminato il presupposto del tributo che poggiava su un rapporto concessionario di tipo pubblicistico.

Termini per i rimborsi della tassa concessione governativa

L'articolo 13 del dpr n. 641/1972 stabilisce che il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse di concessione governativa «erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso». Tuttavia laddove venisse riconosciuta l’illegittimità (in Cassazione) della tassa stessa, si potrebbe anche configurare il caso dell’indebito pagamento e non del’erroneo pagamento, il che renderebbe di dieci anni il termine a entro il quale chiedere il rimborso. Considerando il termine triennale:
• per i contratti di utenza privata la t.c.g. è pari ad euro 5,16 euro al mese moltiplicato per 36 mesi (per un massimo di 185.76 euro di rimborso),
• per i contratti intestati invece a titolari di partita iva, l’imposta è pari ad euro 12.91 al mese per lo stesso periodo triennale (per un massimo di 464.76 euro di rimborso)

Modalità di rimborso della tassa concessione governativa

Occorre inoltrare idonea istanza di rimborso della tassa concessione governativa indebitamente versata, considerando che, in caso di esplicito rifiuto o di silenzio rifiuto, decorsi 90 giorni dalla presentazione della stessa, è possibile ricorrere alla commissione tributaria provinciale competente.
La domanda va inviata alla propria compagnia telefonica esclusivamente presso la sede legale a mezzo raccomandata A/R, allegando copia delle fatture e delle ricevute di pagamento.
Per interrompere il termine prescrizionale occorre inviare la stessa istanza anche presso l’Agenzia delle Entrate di competenza.

Fac-simile Istanza di rimborso della Tassa di concessione governativa

Per scaricare un fac-simile di istanza di rimborso della tassa di concessione governativa indebitamente versata clicca qui:
Tassa di concessione governativa - Istanza di rimborso
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Commenti

ho letto l'articolo su come chiedere il rimborso della tcg . chiedo un cortese chiarimento: in questi ultimi 3 anni ho avuto 2 gestori di telefonia mobile. Contratto decaduto con uno, in vita con l'altro. Ora, se intendo correttamente io dovrei inviare ad entrambi una raccomandata chiedendo rimborso della tassa e in più tutta la documentazione andrà inviata in copia anche all'ufficio entrate . c'è un modulo specifico per l'agenzia delle entrate? attendo un vostro cortese commento. grazie

- Commento di rossella (13:28 del 05/04/2011)

Salve. Il modulo per l'agenzia delle entrate è lo stesso che trova in allegato. Deve solo modificare l'intestazione dello stesso

- Risposta di tortelottifabrizio (18:03 del 09/10/2011) al commento di rossella

Buonasera, io tramite il mio avvocato ho fatto richiesto di rimborso al gestore H3G ma loro mi hanno risposto tramile mail dicendomi che loro non hanno trattenuto nulla della tassa ma hanno girato tutti la cifra allo Stato. Devo agire in qualche modo? Attendo vostre notizie

- Commento di Pierluigi (19:39 del 26/05/2011)

La diffida deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate e non alla propria compagnia telefonica a mezzo raccomandata A/R, con allegata copia delle fatture e delle ricevute di pagamento. La compagnia telefonica, in questo caso, non può rimborsare la tassa, considerato che è un semplice tramite tra il cliente e l’erario che riscuote realmente la tassa. Inoltre, volendo per conoscenza può essere inviata a mezzo fax o mail all’ADOC o all’ADUC.

- Risposta di dani67 (15:29 del 04/10/2011) al commento di Pierluigi

Salve. Come anche scritto nel mio articolo la domanda va indirizzata sia alla propria compagnia telefonica sia all'ufficio di competenza dell'Agenzia delle Entrate per interromperne il termine prescrizionale. Difatti entrambe hanno competenza, sebbene diversa, nella materia (la compagnia richiede le somme in nome e per conto della stessa Agenzia).

- Risposta di tortelottifabrizio (17:55 del 09/10/2011) al commento di dani67

La compagnia telefonica richiede la somma della t.c.g. in nome e per conto dell'Agenzia delle Entrate. Ora invii altra raccomandata presso la stessa Agenzia richiedendo la restituzione della somma (utilizzi lo stesso modulo modificando l'intestazione)e allegando anche la risposta della società H3G

- Risposta di tortelottifabrizio (18:02 del 09/10/2011) al commento di Pierluigi

Buonasera, mi occupo della telefonia mobile per un Comune. Avendo oltre 30 cellulari in portafoglio, ho optato nel 2003 (a seguito dell'emissione circolare 4 Agenzia Entrate del medesimo anno che sanciva la non esclusione al pagamento della TCG per gli Enti Locali) al profilo ricaricabile per le mie SIM, al fine di non pagare oltre 7.000 euro/annui solo di TCG. La mia domanda è: ritenete possibile stipulare oggi un contratto di abbonamento CONSIP (è il portale di acquisti convenzionati della PA) migrando le mie SIM da ricaricabili ad abbonamento, fruendo delle tariffe agevolate CONSIP e non pagando da subito la TGC? Esiste una qualche circolare esplicativa dell'Agenzia che ha fatto propria la posizione della CTR Veneto? Grazie in anticipo per la vostra risposta.

- Commento di Massimiliano (17:13 del 30/11/2011)

Salve.

Si consideri che l'Agenzia delle Entrate ha sempre riconosciuto il dovere di applicazione della t.c.g. nonostante diversi casi di sentenze di parere opposto

- Risposta di tortelottifabrizio (23:23 del 19/03/2012) al commento di Massimiliano
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