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RATE DEBITI INAIL: POSTICIPO ANCHE PER LE SCADENZE CADENTI DI SABATO

Rate debiti INAIL: posticipo anche per le scadenze cadenti di sabato

INAIL modifica la prassi relativa ai pagamenti delle rate dei premi e accessori scaduti e non iscritti a ruolo: anche le scadenze di sabato slittano in avanti

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Con la circolare 30-2023,  pubblicata ieri 28 giugno INAIL comunica una importante modifica nella  propria prassi relativa ai pagamenti delle rate dei premi e accessori  scaduti e non iscritti a ruolo.

L'istituto fino ad oggi  considerava  posticipate al giorno seguente non festivo le scadenze delle rate indicate  nel piano di ammortamento   delle rateazioni,   in  applicazione dell’articolo 2963  del codice civile, nel caso in cui cadessero di domenica o di  giorno festivo

Come chiarito nella circolare 22 del 2019 la  posticipazione del termine di pagamento,  non si considerava  applicabile  nel caso in cui la scadenza di pagamento cadesse di sabato, in quanto considerato giorno lavorativo. 

A seguito di interlocuzioni con gli intermediari e con il parere positivo dell'ufficio legislativo del  Ministero del lavoro  e delle politiche sociali la nuova circolare afferma ora  invece che :

  • in caso di termine di scadenza dei pagamenti di sabato o di giorno festivo, 
  • trattandosi  comunque di somme dovute all’Istituto ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, 
  • nel caso in cui le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento cadano di sabato o di giorno festivo,
  • queste sono  posticipate al giorno seguente non festivo, in applicazione del citato articolo 18, comma  1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La nuova disciplina si applica a partire dal giorno di pubblicazione della circolare ovvero dal 28 giugno 2023 e prevede l'annullamento del   il sesto capoverso del paragrafo “Definizione dell’istanza  di rateazione ed emissione del piano di ammortamento” della circolare Inail 29 luglio  2019, n. 22 che fa riferimento all’articolo 2963 del codice civile.

Ricordiamo per informazione che l'articolo 2963  relativo ai termini di prescrizione prevede : 

"I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano  secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato  di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo  corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese."

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