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FORMAZIONE SICUREZZA RLS: ASSENZE NON AMMESSE

Formazione sicurezza RLS: assenze non ammesse

Risposta a interpello della Commissione sicurezza 3/2023: la durata minima dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza non è derogabile.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l'interpello 2 del 12 giugno 2023 la Commissione Sicurezza del Ministero del lavoro ha precisato che la durata dei corsi di formazione per l'aggiornamento dei responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro non è modificabile.

 In questi giorni  in cui si acutizza l'emergenza morti bianche per gli infortuni sul lavoro il chiarimento appare particolarmente importante anche se non ancora del tutto chiaro nella formulazione.

Vediamo i dettagli del documento 

Sicurezza: assenze nei corsi per i rappresentanti dei lavoratori

La domanda arrivava dall'amministrazione dell'assessorato igiene e sanità della  Regione Sardegna  che chiedeva il parere della Commissione sulla possibilità di assenze  per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11, la cui durata minima è fissata a  32 ore . In particolare  il dubbio riguardava la possibilità " per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza," di ammettere assenze per   un massimo del 10% delle ore previste..

La commissione  nella risposta in primo luogo  ricorda gli obblighi e le relative motivazioni, in capo al datore di lavoro in merito alla formazione di tutti i lavoratori in materia di sicurezza 

Specifica  inoltre che a norma dell' articolo 37,  comma 10 “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”.

La commissione sottolinea che anche se  “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale  la norma prevede una durata minima dei corsi pari a  32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento, cji si aggiungono  per l'aggiornamento continuo:

  •  4 ore annue di  aggiornamento periodico, per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e 
  • 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;

La Commissione sicurezza   conclude  che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

L'indicazione sembra deporre per una non derogabilità alla durata minima dei periodi di formazione, pur  ribadendo la responsabilità della contrattazione collettiva  su durata e contenuti specifici dei corsi.

Fonte immagine: Foto di Steve Buissinne da Pixabay

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