Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi previdenziali relativi agli operai a tempo indeterminato e determinato dipendenti da aziende e cooperative agricole . relativo al primo trimestre 2023, fissata al 18 settembre p.v.
Inps ha comunicato con la circolare 18 del 10 febbraio 2023 le aliquote contributive 2023 previste.
Di seguito un riepilogo completo delle istruzioni e delle riduzioni
Aliquote contributive INPS agricoltura 2023
AZIENDE AGRICOLE
Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 che prevende l'aumento progressivo fino alla soglia di 32% anche quest'anno l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento ed è pari a 21,06%.
invariata invece l'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2023, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,90%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
AZIENDE AGROALIMENTARI
Per le aziende agricole di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece la misura complessiva del 32% cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali -legge n. 296/2006.- per cui l'aliquota complessiva resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240/1984.
CONTRIBUTO NASPI
A seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici
Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.
Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.
MINIMALI LAVORO PART TIME
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è calcolato come segue
€ 53,95 x 6/39 = € 8,30.
Le aliquote INAIL 2023
contribuzione | misura |
assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250% |
addizionale infortuni sul lavoro | 3,1185% |
Da sottolineare che puo essere applicabile la riduzione legata all’andamento infortunistico aziendale ex art. 1 comma 128 della L. 147/2013, pari al 15,17% (v. circ. n. 12/2023).
Agevolazioni per zone tariffarie 2023
Infine sono invariate anche le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2023
articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di Stabilità 2011), sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:
Aliquote agevolazioni per zone tariffarie | ||
---|---|---|
territori non svantaggiati | 100% | |
particolarmente svantaggiati (ex-montani) | 75% | 25% |
svantaggiati | 68% | 32% |
Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Utile specificare che, come chiarito dal messaggio INPS n. 1666/2022, queste agevolazioni sono applicabili ai datori di lavoro non agricoli ma che abbiano abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.
Esonero contributivo parziale
Quest'anno i datori di lavoro devono inoltre applicare la riduzione della quota IVS a carico del lavoratore, previsto dalla legge di bilancio 197 2022 per il periodo gennaio giugno 2023 con le due diverse aliquote del
- 3% (se la retribuzione imponibile non supera 1.923 euro) o
- 2% (se la retribuzione imponibile non supera 2.692 euro)
Applicabile in vece per i due trimestri successivi anche l'ulteriore riduzione del 4% , istituita con il DL 48 2023 per uno sgravio totale che arriva al
- 7% (se la retribuzione imponibile non supera 1.923 euro) o
- 6% (se la retribuzione imponibile non supera 2.692 euro) (art. 39 del DL 48/2023).
ATTENZIONE : sulla tredicesima e sui ratei resta sempre applicabile solo la riduzione minima del 2 o 3% per tutto il 2023.
Contributi INPS agricoltura - scadenze di versamento
Come ogni anno, i contributi sono dovuti con il modello F24 alle seguenti scadenze
- - 18 settembre 2023, contribuzione del primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo);
- - 18 dicembre 2023, contribuzione del secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno);
- - 18 marzo 2024, contribuzione del terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre);
- - 17 giugno 2024, contribuzione del quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre).