Il Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato ha completato le procedure di adeguamento alle modifiche previste dalla legge di bilancio 2022 e ha reso disponibile il nuovo regolamento in vigore dal 1 gennaio 2023 QUI IL TESTO.
Sono state inoltre adeguate le procedure informatiche per recepire l'ampliamento delle funzioni e delle prestazioni di tutela dei lavoratori che il Fondo è tenuto a svolgere e rinnovato di conseguenza anche il sito istituzionale
ATTENZIONE le domande di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie (Ais e Acigs) vanno inviate, solo per i mesi di gennaio e febbraio 2023, entro oggi 28 febbraio 2023.
A regime invece le domande andranno protocollate prima della data di inizio del periodo definito nell'accordo sindacale.
Le prestazioni del Fondo bilaterale Artigiani
Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente iscritti ad FSBA è fornita una indennità ai sensi dell’ art. 27, del d.lgs n. 148/2015, nei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del d.lgs 148/2015
Le integrazioni sono previste per un massimo di 20 settimane (100 giornate per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 120 giornate su 6 giorni a settimana e 140 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno ordinario
Le integrazioni sono previste per un massimo di 26 settimane (130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 156 giornate su 6 giorni a settimana e 182 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno di solidarietà, con causali ordinarie o straordinarie AIS ( nelle aziende con almeno 1 dipendente) o ACIGS (nelle aziende con piu di 15 dipendenti
Le prestazioni diverse dal sostegno al reddito vengono erogate dagli Enti Bilaterali Regionali dell’Artigianato facenti capo all’EBNA Si tratta ad esempio di :
- Anzianità professionale
- Contributo congedo parentale
- Borse di studio
- Rappresentanza sindacale
- Rappresentanza territoriale sicurezza
Gli obblighi dei datori di lavoro
Il versamento del contributo ad EBNA e quindi ad FSBA esonera le imprese con oltre 5 dipendenti dall’obbligo dell’ulteriore versamento al Fondo di Integrazione Salariale costituito presso l’INPS, ma comprende tutte le imprese anche con un solo dipendente.
Sono tenute al versamento le imprese che applicano i seguenti CCNL:
- Area Acconciatura – Estetica
- Area Alimentari e Panificazione
- Area Comunicazione
- Area Chimica e Ceramica
- Area Legno e Lapidi
- Area Meccanica
- Area Tessile – Moda
- Area Pulizia
- Area Autotrasporto
Sono escluse dai versamenti le imprese dell’edilizia.
Rientrano tra i dipendenti in forza nel mese sia gli assunti, sia i dipendenti che interrompono il rapporto di lavoro nel corso dello stesso mese.
Per il finanziamento del Fondo tutte le aziende sono tenute al versamento di una somma pari allo 0.60% della retribuzione (un quarto della somma a carico del dipendente), a cui si aggiunge lo 0.40% a carico delle imprese con più di 15 dipendenti.
Le aziende che fossero state irregolari negli anni passati hanno a disposizione una procedura semplice e un calcolo forfettario per mettersi in regola finalizzato anche all’emissione del modello DURC
Si precisa infine che la prestazione di integrazione salariale può essere richiesta solo dopo il raggiungimento di un Accordo Sindacale e quanto dovuto come sostegno al reddito, come già avveniva, potrà essere erogato direttamente alla lavoratrice/lavoratore dall'INPS oppure per il tramite dell’impresa.
Ad ogni pagamento dell'assegno di integrazione salariale, il Fondo provvede al versamento all’INPS della contribuzione previdenziale correlata.
Ulteriori informazioni sul sito WWW.FONDOFSBA.IT