×

E Book

Legge di Bilancio 2026 | eBook

18,90€ + IVA

IN SCONTO 19,90

E Book

Polizze catastrofali | eBook

17,90€ + IVA

IN SCONTO 18,90
HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

SANZIONI RIDOTTE INPS: DAL 2024 TASSO LEGALE AL 2,5%

Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%

Tabella tassi interesse sulle sanzioni ridotte per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali. Dal 2024 scendono al 2,5% con il tasso legale . Quando si applica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze  del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata   diminuita al 2,5 per cento  annuo  la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Come noto, la novità ha riflessi:

  •  sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento  operoso;
  •  sui rapporti creditori/debitori;
  •  sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite  e delle pensioni vitalizie,
  •  sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di  contributi;
  •  sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione  agli inviti a comparire ed ai processi verbali di  constatazione.

INPS ha recepito   la novità  nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.

Riduzione sanzioni INPS quando si applica

Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione  alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi  previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste   alla misura del tasso legale in caso di:

  •  oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
  •  fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
  •  crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza  sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.

La circolare precisa che la nuova  misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:

  • si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
  • alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti  all'epoca  come da tabella seguente 


Periodo di validità

Saggio di interesse legale

fino al 15.12.1990

 5%

 16.12.1990 - 31.12.1996

10%

 01.01.1997 - 31.12.1998

5%

01.01.1999 - 31.12.2000

2,5 %

01.01.2001 - 31.12.2001

 3,5 %

01.01.2002 - 31.12.2003

3 %

 01.01.2004 - 31.12.2007

2,5 %

01.01.2008 - 31.12.2009

 3 %

 01.01.2010 - 31.12.2010

1 %

01.01.2011 - 31.12.2011

 1,5 %

01.01.2012 - 31.12.2013

2,5 %

01.01.2014 - 31.12.2014

1 %

01.01.2015 - 31.12.2015

0,5 %

01.01.2016 - 31.12.2016

0,2 %

01.01.2017 - 31.12.2017

0,1 %

01.01.2018 - 31.12.2018

 0,3%

01.01.2019 - 31.12.2019

0,8%

01.01.2020 - 31.12.2020

0,05%

01.01.2021 - 31.12.2021

0,01%

01.01.2022 - 31.12.2022

1,25%

01.01.2023 - 31.12.2023

5%

 01.01.2024 -

2,5%

 

 


Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

TURISMO · 29/12/2025 Trattamento integrativo turismo: riconferma nella legge di bilancio 2026

Torna il trattamento integrativo speciale nel turismo e ristorazione per prestazioni straordinarie nella legge di bilancio 2026 Chi ha diritto, applicazione, codice tributo

Trattamento integrativo turismo: riconferma nella legge di bilancio  2026

Torna il trattamento integrativo speciale nel turismo e ristorazione per prestazioni straordinarie nella legge di bilancio 2026 Chi ha diritto, applicazione, codice tributo

Fondo trasporto aereo: modello SR85 entro il 28-02-2026

Piattaforma sospesa per manutenzione: modello SR 85 con termini di invio prorogati per le dichiarazioni di attività svolta all'estero

Assegno unico 2026:  il calendario ufficiale dei pagamenti

Pagamenti AUU 2026: date, regole e indicazioni operative per datori e consulenti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.