I lavoratori subordinati del settore commercio e servizi in attesa del rinnovo dei contratti collettivi , scaduti a fine 2019 sono circa 3,5 milioni Si tratta dei dipendenti dalle aziende che applicano i contratti siglati dalle seguenti associazioni dei datori di lavoro:
- Confcommercio,
- Federdistribuzione,
- Confesercenti e
- Associazioni delle cooperative del terziario
che comprendono anche i settori della grande distribuzione organizzata dell’Ict e dell’e-commerce
Per arginare la perdita di valore salariale nello scorso mese di Dicembre 2022 è stato firmato un accordo comune che ha garantito l'erogazione di una tantum e di un anticipo degli aumenti che saranno concordati nei prossimi contratti
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Nei giorni scorsi in una riunione di Coordinamento dei delegati del sindacato di categoria Fisascat Cisl si è fatto il punto si prossimi passi da promuovere per la prosecuzione delle trattative ferme da gennaio 2023, il segretario generale della Fisascat Cisl Davide Guarini ha infatti stigmatizzato la posizione dei datori di lavoro responsabili a suo dire dell’andamento negativo del confronto negoziale «fra i più complicati mai vissuti nella storia della contrattazione nazionale del terziario di mercato».Osserva infatti che: "anche se l’inflazione frena su base tendenziale attestandosi al +6,4% .. la dinamica dei prezzi al consumo rimane elevata con il carrello della spesa al +10,7%. che potrebbe persistere per lasso temporale importante e significativo, come confermato dalle recenti scelte in termini di politiche monetarie portate avanti dalla Banca centrale europea."
Per questo è stata annunciata la convocazione di un comitato multisettoriale il 21 luglio a Bologna, «una prima ed importante tappa per fare una sintesi delle vertenze aperte e fare fronte comune nella definizione di un percorso di mobilitazione finalizzato ai rinnovi contrattuali».
I sindacati chiedono come noto di adeguare gli stipendi almeno all'inflazione e il miglioramento di altri aspetti contrattuali come welfare, inquadramento delle nuove professionalità e riforma dei sistemi di classificazione, misure per la conciliazione vita lavoro, sostegno alla genitorialità, lavoro agile, politiche di genere.
Il presidente di Fisascat Cisl aveva chiesto anche «un decisivo intervento dello Stato per incentivare la contrattazione collettiva anche tramite tagli contributivi alle imprese, da legare agli aumenti contrattuali, e sgravi fiscali per le lavoratrici e i lavoratori», che sono stati solo in parte soddisfatti con l'aumento del taglio del 4% sui contributi per i redditi fino a 35mila euro, in arrivo da luglio a dicembre 2023.
Leggi in merito Cuneo fiscale 2023 da luglio i nuovi aumenti in busta paga
Accordo economico Contratti commercio: aumenti e una tantum 2023
E' stato messo a punto il 12 dicembre 2022 un protocollo d’intesa comune che interviene parzialmente, sugli aspetti economici per tutti i contratti sopracitati prevedendo:
- una indennità una tantum di 350 euro lordi (al IV livello, da riparametrare per gli altri) per la vacanza contrattuale
- un acconto sull’aumento delle retribuzioni a partire dal 2023.
In particolare, l'una tantum è riconosciuta come segue:
- 200 euro con la retribuzione di gennaio 2023 e
- 150 euro nella busta paga di marzo.
Le retribuzioni sono aumentate a partire da aprile 2023 con 30 euro mensili per la paga base.
Nel complesso quindi per la paga base del livello medio ci dovrebbero essere entro fine 2023 circa 710 euro in più.
Contratti commercio: 2^ tranche e precisazioni
Nella busta paga di marzo 2023 tutti i lavoratori del settore terziario delle organizzazioni aderenti hanno ricevuto la seconda tranche dell'Una tantum concordata a dicembre scorso ed eventuali conguagli riferiti alla prima tranche.
Gli importi sono infatti erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.
Ai fini dell'anzianità di servizio non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite ; sono computati invece:
- congedo di maternità,
- congedi parentali ,
- periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
ATTENZIONE L'una tantum non sarà utile ai fini del computo di altri istituti contrattuali, né del TFR.
Confcommercio ha precisato in particolare che
- Ai lavoratori con contratto part time verticale e lavoratori intermittenti l'una tantum verrà riconosciuta per tutte le giornate lavorative prestate,
- L'importo va calcolato in riferimento ai livelli di inquadramento in essere nel periodo di riferimento e sarà assogettata a tassazione separata come emolumento tardivo
- l'una tantum non spetta in caso di rapporto cessato prima del 12 dicembre, o data dell'accordo di assunzione successiva, anche se anteriore al momento dell'erogazione
- Spetta invece ai lavoratori cessati dopo il 12 dicembre 2022, e prima dell'erogazione degli importi.