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RIDUZIONE CONTRIBUTI EDILIZIA CONFERMATA PER IL 2024

Riduzione contributi edilizia confermata per il 2024

Pubblicato il Decreto ministeriale sulla riduzione contributiva per le imprese edili fissata all'11,5% anche per l'anno 2024. Come funziona

Ascolta la versione audio dell'articolo

 E' stato pubblicato già il 19 luglio 2024  nel sito del ministero del Lavoro,  il decreto  del ministero del lavoro   di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che,   conferma nella misura dell'11,50%, anche per l'anno 2024, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili .

Si ricorda che l'agevolazione è stata istituita  dall’articolo 29 del Dl 244/1995.

 La  conferma della misura della riduzione si basa sulle rilevazioni INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione  2023 , secondo le quali  l’ammontare del gettito  contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva.

Di seguito un riepilogo della disciplina e i dettagli  della circolare INPS  13 2024 che ha fornito istruzioni e modello di autodichiarazione  aggiornati per l'applicazione relativa al 2023 , per la quale la il termine per le domande è  scaduto il 15 maggio 2024. 

Per le istruzioni aggiornate si attende un nuovo documento dell'Istituto.

 Riduzione contributiva edilizia: requisiti e condizioni 

Si ricorda che  hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:

  • nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e
  • nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, 
  • nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse :

  •  le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed
  •  altri lavori simili,

 contraddistinti dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quell pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana.

 Non spetta:

  •  per i lavoratori a tempo parziale,  e
  •  per quelli a cui si applicano agevolazioni ad altro titolo.

 In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d'orario.

ATTENZIONE :  Non è piu applicabile invece ai premi assicurativi Inail.

Si ricorda infine che il beneficio,  come sempre in materia di sgravi contributivi, è  applicabile solo in presenza di:

  1. regolarità contributiva attestata dal Durc, 
  2. rispetto delle ulteriori norme e degli accordi e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  3. assenza di o condanne passate in giudicato per  violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.

Riduzione edilizia 2023:  come fare domanda

Le  domande di applicazione della riduzione contributiva  devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” - disponibile all’interno del Cassetto previdenziale  sul sito  www.inps.it - nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione” fino a 15 maggio 2024

In caso di esito positivo sarà attribuito il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

ATTENZIONE In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2023 a dicembre 2023.

Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro gli uffici procederanno all'attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, e  al recupero delle somme indebitamente fruite.

Riduzione edilizia esposizione in Uniemens

 Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2023  andava  utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Il beneficio poteva essere fruito avvalendosi delle denunce fino al mese di competenza aprile 2024.

Puoi approfondire con:  

Fonte immagine: Annca by Pixabay

Tag: IMPRESE EDILI IMPRESE EDILI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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