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MODELLO UNICO SEMPLIFICATO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 200KW

Modello unico semplificato per impianti fotovoltaici fino a 200Kw

Ecco il modello unico con semplificazioni per il fotovoltaico: tutte le regole nel decreto MITE

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ministro Cingolani ha firmato il provvedimento che amplia il perimetro di applicazione della procedura semplificata per gli impianti fotovoltaici.

Scarica qui il Modello Unico semplificato fotovoltaico

Esso dà attuazione a una delle semplificazioni in materia energetica previste dal decreto Bollette di marzo (Dl 17/2022, all’articolo 10). 

Il Modello unico semplificato, una comunicazione al proprio gestore di rete e già attiva per gli impianti con potenza nominale non superiore ai 20 kW e dalla fine 2021 (con il Dlgs 199/2021, articolo 25) agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW con il decreto di cui si tratta, viene estesa agli impianti fotovoltaici fino a 200 kW.

Nello specifico, il Modello unico è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti che presentino tutte le seguenti caratteristiche: 

  • ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici; 
  • aventi potenza nominale non superiore a 200 kW; 
  • per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse.

Modello Unico semplificato fotovoltaico

Il soggetto richiedente compila e trasmette, in via informatica, al gestore di rete competente il Modello Unico e prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati nella parte I del Modello Unico. 

In fase di presentazione della parte I del Modello Unico (da inviare a inizio lavori) e per le finalità di cui al comma 5, il soggetto richiedente prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici, come definiti nel TICA

Il gestore di rete, secondo modalità definite da ARERA, verifica che:

a) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), dandone comunicazione al soggetto richiedente; 

b) per l'impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come definiti nel TICA. 

In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4, lettere a) e b), la presentazione della parte I del Modello Unico comporta l’avvio automatico dell'iter di connessione e non è prevista l’emissione del preventivo per la connessione.

In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a: 

a) inviare copia del Modello Unico al Comune; 

b) caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna S.p.A. (nel seguito: “Gaudì”); 

c) inviare copia del Modello Unico al GSE; 

d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione, secondo quanto stabilito da ARERA ai sensi dell’articolo 4; 

e) inviare copia delle ricevute delle comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) al soggetto richiedente;

f) inviare i dati dell’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma, tramite PEC, qualora da questa richiesto ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 

Ferma restando la verifica positiva delle condizioni di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ai sensi del TICA, il gestore di rete ne dà informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e procede a dar seguito all’iter di connessione secondo le disposizioni previste dall’ARERA. 

Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete, sono rispettate le tempistiche e le modalità definite dall’ARERA in materia di connessioni. 

In seguito all’accettazione del preventivo, il gestore di rete provvede comunque alle attività di cui al comma 5. 

Terminati i lavori, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete la parte II del Modello Unico. 

In fase di presentazione della parte II del Modello Unico (da inviare a fine lavori) , il soggetto richiedente prende visione e accetta: 

a) il regolamento di esercizio; 

b) il contratto per l'erogazione del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete del GSE, fornito dal medesimo GSE e messo a disposizione dal gestore di rete. 

A seguito del ricevimento della parte II del Modello Unico, il gestore di rete provvede a: 

a) inviarne copia al Comune, tramite PEC; 

b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE ovvero all’utente del dispacciamento diverso dal GSE nei casi di cessione dell’energia elettrica a mercato; 

c) caricare sul portale Gaudì l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell’impianto; 

d) addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione; 

e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente. 

l soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il Modello Unico.

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