HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

INVALIDITÀ: RICORSO POSSIBILE SENZA RIPRESENTARE LA DOMANDA

Invalidità: ricorso possibile senza ripresentare la domanda

Il ricorso dopo la revoca dell'indennità di accompagnamento è possibile senza presentare una nuova domanda. Cosi le Sezioni Unite di Cassazione nella sentenza 14561 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo


In caso di revoca di una prestazione assistenziale, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa prima di proporre un’azione giudiziaria con cui accertare la persistenza dei requisiti  per l’indennità di invalidità. Questo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione  nella sentenza 14561/2022.

Revoca indennità invalidità e nuova domanda

A seguito di visita medica di revisione Inps aveva revocato  l'indennità di accompagnamento ad un cittadino  avendo accertato che non sussistevano più i requisiti

sanitari necessari . Per ottenerne il ripristino  egli  forni una consulenza medico  legale, e il il giudice di primo grado, riconobbe i presupposti  del diritto a decorrere dal 4 ottobre 2010  e non, come chiesto, dalla data della intervenuta revoca.

La Corte d'Appello di Napoli, ritenne  invece che a seguito della revoca la domanda giudiziaria di ripristino non desse luogo ad una impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca ma  riguardasse piuttosto l'accertamento di un nuovo diritto  anche se identico nel contenuto, rispetto a  quello estinto. Conseguentemente riteneva  che l'interessato  fosse tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa.

La sezione lavoro della Cassazione, con sentenza 12945/2021, anche se l'orientamento consolidato prevedeva la necessità di una nuova domanda amministrativa, ha rimesso gli atti alle sezioni Unite

La nuova sentenza cassa a decisione della  Corte di Appello affermando che l'obbligo di nuova domanda amministrativa, dopo una revoca. è  in contrasto con i principi dettati degli articoli 24 e 113 della Costituzione, limitando  la possibilità di ottenere una piena tutela  giuridica del diritto vantato dal cittadino una continuità della prestazione assistenziale 

Infatti afferma che la domanda amministrativa "trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede  amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la  prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la  domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si  ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i

presupposti per il riconoscimento di una prestazione di invalidità. Ove, invece, si contesti il venir meno dei requisiti sanitari e socioeconomici della prestazione già in godimento e se ne affermi la  persistenza senza soluzione di continuità, allora, un nuovo  accertamento in sede amministrativa risulta essere un duplicato di  un'azione amministrativa appena conclusasi"

Inoltre, in questo modo l’eventuale riconoscimento della prestazione  decorre solo dall'accettazione della  domanda e  «In tal modo si determina una intangibilità della revoca anche da parte del giudice, il quale non potrà riconoscere il diritto in continuità dal pur accertato ingiusto annullamento con conseguente pregiudizio per l’invalido».

La Cassazione osserva inoltre che  questo orientamento non porta neanche ad una diminuzione del contenzioso in quanto potrebbe comportare anche "l' effetto paradosso di moltiplicare le impugnazioni: sia della sospensione in via amministrativa della prestazione sia, poi, della revoca" oltre che , aggiungiamo,  aumentare inutilmente il numero di domande da istruire per gli uffici territoriali dell'istituto.

In conclusione,  le sezioni Unite enunciano il seguente principio di diritto: "Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria  con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità,   non è necessario presentare una nuova  domanda amministrativa"

Ti potrebbero essere utili:

Tag: AGEVOLAZIONI DISABILI E INVALIDITÀ AGEVOLAZIONI DISABILI E INVALIDITÀ LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/03/2024 Contributi INPGI 2024 giornalisti autonomi

Contributi minimi, aliquote, massimali, regole di versamento e dichiarazione reddituale 2024 all'ente previdenziale giornalisti autonomi INPGI

Contributi INPGI 2024 giornalisti autonomi

Contributi minimi, aliquote, massimali, regole di versamento e dichiarazione reddituale 2024 all'ente previdenziale giornalisti autonomi INPGI

Fondo solidarietà telecomunicazioni: domande con OMNIA IS dal 28.3

In arrivo AIS : Assegni Fondo di solidarietà per il settore telecomunicazioni: Operative le domande sulla piattaforma OMNIA IS anche per i Fondo telecomunicazioni

CCNL commercio rinnovo 2024:  testo e tabelle aumenti

Firmato il 22 marzo 2024 il rinnovo del contratto Terziario commercio servizi di Confcommercio. Tabella aumenti e una tantum. Il nuovo testo in PDF

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.