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CREDITO D'IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: PUBBLICATO ELENCO BENEFICIARI

Credito d'imposta sponsorizzazioni sportive: pubblicato elenco beneficiari

Il dipartimento per lo sport pubblica il primo elenco di beneficiari e ricorda l'immediata fruibilità del credito di imposta sponsorizzazioni sportive

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con un avviso datato 12 gennaio il Dipratimento per lo sport informa della pubblicazione del primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive anno 2021 (codice tributo 6954), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche con l’Agenzia delle entrate e con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Si ricorda che il credito di imposta individuato con il primo elenco è immediatamente utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo. Attenzione al fatto che, l'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Ricordiamo che il Decreto sostegni-bis n. 73/2021 ha esteso al 2021 le disposizioni di cui al decreto Agosto (dl 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126), relativamente agli investimenti in sponsorizzazioni sostenuti, anche per tutto l’anno 2021. Inoltre con riferimento alla proroga del riconoscimento del credito d’imposta per il primo trimestre 2022, la relativa procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella prevista per il 2021.

Credito d'imposta sponsorizzazioni sportive: i beneficiari

I destinatari della misura sono i lavoratori autonomi, le imprese e agli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti nel 2021 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il contributo viene riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, iva esclusa, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Credito d'imposta sponsorizzazioni sportive: modalità di invio della domanda

Ricordiamo che la domanda è stata inviata tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport entro il 5 giugno 2022.

Per facilitare la compilazione è resa disponibile una guida operativa alla compilazione della domanda.

Per inviare una richiesta di beneficio è necessario creare inizialmente un profilo in piattaforma al quale associare un unico CF/PI richiedente. Nel caso in cui si è avuto mandato di caricare più richieste per conto di differenti Richiedenti, sarà necessario creare un Profilo per ogni richiedente.

I dati richiesti per la presentazione della domanda, oltre tutti i dati fiscali relativi al proprio Ente/Azienda sono:

  • Identificativi del contratto di sponsorizzazione (numero e data)
  • Copia della fattura elettronica 
  • Copia della quietanza di bonifico o versamento assegno
  • Dati relativi all'ente sponsorizzato (Denominazione, sede legale, codice fiscale / partita IVA, tipologia di sport olimpico praticato
  • Dati relativi all'Asseveratore (dati personali, numero e albo di appartenenza).

Accedi al sito del Dipartimento per restare aggiornato sul credito di imposta sponsorizzazioni

Allegato

Credito imposta Sponsorizzazioni sportive: Guida compilazione domande 2022

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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