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ARTIGIANI E COMMERCIANTI: IN ARRIVO NUOVI AVVISI BONARI PER IL 2024

Artigiani e commercianti: in arrivo nuovi avvisi bonari per il 2024

Emessi gli avvisi bonari INPS per artigiani e commercianti per i mancati versamenti contributivi di agosto e novembre 2024. Come versare e cosa succede in caso contrario

Ascolta la versione audio dell'articolo

Inps annuncia con il  messaggio 1844 del 10 giugno 2025 sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di agosto e novembre 2024, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” (cfr. il messaggio n. 5769/2012) al seguente percorso: 

“Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Rivediamo di seguito le modalità di pagamento  e eventuale impugnazione

Avvisi bonari pagamento

La posizione può essere regolarizzata mediante  versamento con modello f24  entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso .beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/3.

I 30 giorni decorrono  dalla data di ricezione dell’avviso bonario .  E'  possibile anche  richiedere un ' eventuale dilazione di pagamento in forma rateale.

Come di consueto gli avvisi  Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti  ma i titolari che hanno fornito un indirizzo di posta elettronica  riceveranno anche  una e-mail di alert .

ATTENZIONE In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo. In questi casi il pagamento deve avvenire entro 60 giorni con le previste sanzioni amministrative .

Avvisi bonari  impugnazione

Attenzione al fatto che  per  il ricorso contro gli avvisi bonari la Cassazione si è espressa in maniera contraddittoria .

Le sentenze. nn. 16293 e 16428 del 2007 avevano stabilito che  l’avviso bonario non era autonomamente impugnabile   in quanto espressione di una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata  (cfr. Cass. nn. 16293 e 16428 del 2007).

Piu recentemente, ad esempio  con  la sentenza n. 7344/2012  e l’ordinanza n. 25297  2014 l'orientamento è cambiato  stabilendo che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3 del DPR 600/73,  in quanto mette a conoscenza  del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile.


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