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OPERAZIONI COMPLEMENTARI E SUSSIDIARIE: RICLASSIFICAZIONE INAIL

1 minuto, Redazione , 06/07/2021

Operazioni complementari e sussidiarie: riclassificazione INAIL

INAIL fornisce chiarimenti sulla classificazione di alcune attività come complementari e/o sussidiarie. Istruzione operativa n.7651/2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

E' stata pubblicata sul sito INAIL  in data 30 giugno 2021, l’istruzione operativa n. 7651 del 15 giugno 2021,  con la quale l'istituto assicurativo  offre chiarimenti sulla  riqualificazione di alcune attività come operazioni complementari e sussidiarie alla lavorazione principale, nell’ambito delle Tariffe previste dal  D.I. 27 febbraio 2019, ed entrate in vigore dal 1° gennaio 2019. 

Le attività prese in considerazione in particolare,  sono le seguenti :

  • infermerie aziendali, 
  • mense aziendali, pulizie dei locali aziendali,
  •  supporto alle attività aziendali con mansioni di fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione, 
  • addetti al trasporto delle merci aziendali.

L'istruzione operativa ricorda che  viene considerata operazione complementare, quella che costituisce un complemento dell'attività o lavorazione principale (produttiva od operativa che sia) svolta dall'azienda, ed è indispensabile per effettuare la lavorazione principale, in quanto il ciclo produttivo di quest'ultima non potrebbe avere sviluppo completo e continuo senza di essa.

È operazione sussidiaria,invece,  quella che, eseguita in proprio dagli esercenti di aziende, è legata in modo indiretto al ciclo produttivo od operativo dell'azienda, per il completo svolgimento del quale non sarebbe indispensabile.

Si tratta quindi di operazioni che, pur concorrendo alla realizzazione dell'attività fondamentale, realizzano un prodotto o effettuano un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico, ai fini INAIL.

Va ricordato anche che le operazioni complementari e sussidiarie sono comprese nella lavorazione principale e ne seguono il riferimento classificativo in presenza delle seguenti condizioni:

 1. se sono svolte dallo stesso datore di lavoro che esercita la lavorazione principale;

2. se sono in connessione operativa con l'attività principale, "connessione che deve ritenersi sussistente quando le operazioni complementari e sussidiarie sono correlate a quella principale da un rapporto di natura non soltanto tecnica, ma anche esclusivamente funzionale, che ne consenta uno svolgimento ottimale e la realizzazione più agevole, completa e rapida delle finalità aziendali" .

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO INAIL INAIL

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