HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

INDENNIZZI DANNO BIOLOGICO INAIL : IMPORTI INVARIATI DA LUGLIO 2021

2 minuti, Redazione , 26/11/2021

Indennizzi danno biologico INAIL : importi invariati da luglio 2021

Tabella indennizzi INAIL : la circolare del 24.11.2021 conferma gli importi degli indennizzi per danno biologico per infortuni e malattia professionale dal 1 luglio 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicata il 24 novembre 2021 la circolare Inail  n. 33/2021 sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi per danno biologico da luglio 2021.

Come previsto dal decreto ministeriale  del 23 settembre 2021, n. 187  vengono confermati , con decorrenza 1° luglio 2021, gli importi  delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2020 in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%). In tali casi infatti per le prestazioni previdenziali e assistenziali  la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

La  circolare n. 14 del 18 maggio 2021  aveva previsto una rivalutazione dello 0,5%  per il periodo luglio 2020-giugno 2021.

Come previsto dalla legge di stabilità 2016,  la rivalutazione degli importi degli indennizzi per danno biologico  viene decretata ogni anno dal Ministero del lavoro su proposta INAIL e  riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020. L'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta alla precedente rivalutazione relativa al 2019. Gli importi così rivalutati saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di luglio 2021.

 Si ricorda che per il pagamento non è necessaria alcuna domanda da parte degli interessati e sarà effettuato dall'INAIL contemporaneamente alla comunicazione della avvenuta  rivalutazione.

 La circolare specifica che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell'evento  che lo ha causato.

Vedi qui  il decreto con la  tabella  degli indennizzi.

  • Si ricorda che il danno biologico viene indennizzato dall'INAIL a  seguito di infortuni indipendentemente dal grado di invalidità al lavoro che esso comporta . Puo essere erogato in un unica soluzione (indennizzo in capitale) nei casi di menomazione tra il 6 e il 15% 
  • oppure come prestazione mensile  nei casi di menomazione tra il 16 e il 100%
  • Gli importi degli indennizzi sono stati modificati con un consistente aumento nel 2019 .

In particolare ,la nuova tabella degli indennizzi ha aumentato  del 40 % rispetto alle tabelle previgenti, che risalivano al 2000, la prestazione economica destinata ai  lavoratori  una menomazione accertata dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%.  Gli importi dei nuovi indennizzi in capitale mettono anche  a regime  le due rivalutazioni straordinarie del danno biologico intervenute a decorrere dal 2008, nella misura dell’8,68%, e dal 2014, nella misura del 7,57%. 

Inoltre  nella  nuova tabella di indennizzo in capitale sono eliminate le differenze di calcolo basato sul genere e sono equiparate  le prestazioni che spettano a uomini e donne, , come previsto anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Trovi qui il Testo Unico  sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornato 2022

Ti puo  interessare l'ebook  "Lavoro e sicurezza: Casi reali " di R. Staiano. Formulario completo con giurisprudenza e facsimili di ricorso.

Tag: INAIL INAIL LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LAVORO ESTERO 2023 · 28/03/2024 Retribuzioni convenzionali estero: regolarizzazione entro il 16 giugno

Le istruzioni INPS per la regolarizzazione delle retribuzioni convenzionali del primo trimestre 2024 . Circolare INPS 49/2024

Retribuzioni convenzionali estero:  regolarizzazione entro il 16 giugno

Le istruzioni INPS per la regolarizzazione delle retribuzioni convenzionali del primo trimestre 2024 . Circolare INPS 49/2024

Fondo solidarietà telecomunicazioni: domande con OMNIA IS dal 28.3

In arrivo AIS : Assegni Fondo di solidarietà per il settore telecomunicazioni: Operative le domande sulla piattaforma OMNIA IS anche per i Fondo telecomunicazioni

Contributi INPGI 2024 giornalisti autonomi

Contributi minimi, aliquote, massimali, regole di versamento e dichiarazione reddituale 2024 all'ente previdenziale giornalisti autonomi INPGI

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.