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LAVORO AUTONOMO: CHIARIMENTI SUL FONDO PERDUTO DEL DL SOSTEGNI

Lavoro autonomo: chiarimenti sul fondo perduto del DL Sostegni

Le somme dovute a titolo di rimborso delle "anticipazioni in nome e per conto della controparte" e documentate non sono compensi di lavoro autonomo e non entrano nel fatturato

Con Circolare n 5/E del 14 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate fornisce diversi chiarimenti in replica a quesiti posti dai contribuenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni a ristoro delle mancate entrate causate dalle restrizioni della pandemia da covid 19.

In ambito di lavoro autonomo viene chiesto se devono essere computate, ai fini della individuazione dell’ammontare del fatturato e corrispettivi di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni, le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate, di cui all’articolo 15, n. 3) del DPR n. 633 del 1972.

L'agenza nel replicare richiama l'art 15, n. 3) del DPR n. 633 del 1972 che dispone che "non concorrono a formare la base imponibile […] le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate."

Con la Circolare n. 58/E del 18 giugno 2001 è stato precisato che «Tra i compensi del professionista rientrano i proventi percepiti sotto forma di rimborsi di spese inerenti all'attività, con esclusione dei rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per conto del cliente. Tale situazione impone che i rimborsi, salvo quelli anticipati in nome e per conto del cliente, siano trattati alla stregua degli altri compensi».

Alla luce di ciò, si ritiene che le somme di cui si tratta non risultino incluse nel calcolo del fatturato necessario per determinare lo scostamento medio di cui al comma 4 dell’articolo 1 del Decreto Sostegni e neppure ai fini della determinazione dell’ammontare dei compensi di cui al comma 3. 

L'agenzia chiarisce infine che sono invece considerate rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente

Attenzione va prestata al fatto che l'agenzia sottolinea che le stesse conclusioni valgono anche in relazione:

  • ai soggetti che producono reddito d’impresa 
  • e a coloro che fruiscono della disciplina di cui alla legge n. 190 del 2014 ossia il regime forfetario. 

Per ulteriori chiarimenti sempre forniti con la Circolare n 5/E sul fondo perduto per i forfettari si legga: Forfetari e Contributo a fondo perduto decreto Sostegni: i chiarimenti ufficiali

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19

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