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CONSULTAZIONE FT ELETTRONICHE: VALGONO LE REGOLE PER LE DELEGHE PER ASSISTENZA FISCALE

Consultazione FT elettroniche: valgono le regole per le deleghe per assistenza fiscale

Per la consultazione delle ft elettroniche valgono le stesse regole previste per le deleghe fornite per assistenza fiscale a distanza al tempo del covid 19.

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Con Risoluzione n 31/E dell'11 maggio 2021 le Entrate rispondono alla richiesta formulata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per chiarimenti sull'art. 78, comma 4-septies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente le modalità applicative dell’assistenza fiscale a distanza. 

E' stato chiesto se le modalità di assistenza a distanza siano applicabili anche in caso di:

  • conferimento 
  • o di rinnovo delle deleghe per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti 
  • e per gli altri servizi indicati nel provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018 in scadenza nel periodo emergenziale. 

L'agenzia ha chiarito che il comma 4-septies dell’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, inserito in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha individuato l’ambito applicativo delle modalità di assistenza a distanza.

La disposizione intende agevolare, per il periodo emergenziale connesso all'epidemia da COVID-19, il tempestivo adempimento da parte dei contribuenti che si avvalgono di intermediari fiscali. 

In particolare, è previsto che i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare:

  • per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità,
  • in alternativa, è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. 

L'agenzia specifica che l'autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali:

  • un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, 
  • anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario 
  • o con sistemi di messaggistica istantanea

Tenuto conto che la disposizione di cui si tratta può essere applicata in caso di presentazione di dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari, si ritiene che la stessa trovi applicazione anche in caso di delega per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018 in scadenza nel periodo emergenziale. 

L'Agenzia in conclusone specifica che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 11.05.2021 n. 31
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