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COMMERCIALISTI: LA POLIZZA ASSICURATIVA E IL VISTO DI CONFORMITÀ

Commercialisti: la polizza assicurativa e il visto di conformità

Il commercialista, in caso di visti infedeli, deve poter coprire il risarcimento del danno ai clienti e delle sanzioni all'Erario con polizza sulla responsabilità civile specifica

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Il professionista abilitato al rilascio del visto di conformità è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile al fine di garantire:

  • il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata ai propri clienti
  • il risarcimento delle sanzioni amministrative a lui irrogate dall'Erario per il rilascio di visti infedeli. 

Si specifica che ai sensi dell’art. 1, comma 951, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al posto della polizza, la garanzia può essere prestata sotto forma di:

  • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, 
  • fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza.

La polizza di assicurazione della responsabilità civile deve specificare le seguenti informazioni

  • la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, (ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241) senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione, e sulle comunicazioni fiscali relative alla opzione del superbonus 110% (ai sensi degli artt. 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 2020, e successive modifiche e integrazioni)
  • il massimale della polizza non deve essere inferiore a euro 3.000.000 e deve essere adeguato al numero:
    • dei contribuenti assistiti
    • dei visti di conformità
    • delle asseverazioni 
    • delle certificazioni tributarie rilasciate
  • la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti. Tali esenzioni, infatti, non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente. Scoperti o franchigie sono ammessi alla sola condizione che la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia; 
  • la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. 
  • Nel caso in cui il visto venga apposto sui modelli 730, la polizza deve garantire le somme di cui all’art. 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24145 , e cioè il 30% delle maggiori imposte riscontrate, a condizione che l’errore che ha generato le maggiori imposte non sia imputabile a condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. I professionisti che intendono apporre il visto sui modelli 730, sono tenuti ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura per questo particolare rischio ossia per condotta dolosa o gravemente dolosa.

Si specifica che il professionista già in possesso di idonea garanzia assicurativa per i rischi professionali potrà utilizzare tale polizza integrata da una specifica copertura assicurativa, con la previsione di un massimale dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, di importo non inferiore a 3.000.000 di euro e, comunque, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale prestata.

La polizza assicurativa deve essere rinnovata alla scadenza, garantendone la continuità. Il professionista è tenuto a verificare che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente ed è tenuto a trasmettere alla Direzione Regionale competente, entro 30 giorni dal rinnovo o dalla firma di una nuova polizza:

  • copia del contratto assicurativo, 
  • oppure, se la polizza è sempre la stessa, copia della quietanza di pagamento 

La trasmissione della copia deve avvenire:

  • a mezzo posta elettronica certificata (PEC), 
  • oppure a mezzo raccomandata A/R
  • o con consegna diretta,

unitamente all’attestazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la permanenza dei requisiti richiesti.

Nel caso in cui il professionista non trasmetta il rinnovo della polizza o copia delle quietanze di pagamento, la Direzione Regionale provvede a richiederne l’invio al fine di aggiornarne la posizione. Nel caso in cui il professionista non provveda egli non è più legittimato ad apporre il visto dalla data di scadenza della polizza. 

Si sottolinea che le imprese di assicurazione hanno l’onere di dare immediata comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa

La fonte dell'articolo è la Guida al Visto di Conformità dell'Agenzia delle Entrate

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