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ZFU SISMA CENTRO ITALIA: DAL 20 MAGGIO AL 16 GIUGNO LE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE FISCALE

4 minuti, Redazione , 08/04/2021

ZFU Sisma Centro Italia: dal 20 maggio al 16 giugno le domande di agevolazione fiscale

Imprese e professionisti potranno presentare domanda di agevolazioni fiscali al ricorrere delle condizioni stabilite dalle norme.

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Con Circolare n 100050 del Mise del 29 marzo 2021 sono fissate modalità e termini di invio delle domande di agevolazioni fiscali in favore:

  • delle imprese 
  • dei titolari di reddito di lavoro autonomo

localizzati nella zona franca urbana di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpite dagli eventi sismici susseguitesi dal 24 agosto 2016.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12 del 20 maggio fino alla stessa ora del 16 giugno 2021. 

Alla luce della novità introdotte dall'art 57 comma 6, del Dl n. 104/2020 è prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse dall’art 46 del Dl n. 50/2017, anche ai periodi d’imposta 2021 e 2022, e le stesse vengono estese alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova attività economica all’interno della Zfu entro il 31 dicembre 2021.

Presentazione della istanza per le agevolazioni fiscali 

Le domande per il riconoscimento del beneficio nell’anno 2021 potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica all'indirizzo:

http://agevolazionidgiai.invitalia.it/ dalle ore 12 del 20 maggio 2021 e fino alle ore 12 del 16 giugno 2021.
L’accesso alla procedura informatica avviene mediante l’identificazione e l’autenticazione con la Carta nazionale dei servizi ed è riservata:

  • ai rappresentanti legali dell’impresa 
  • o ai titolari di reddito di lavoro autonomo 
  • o ai loro delegati.

I modelli da utilizzare sono differenziati e in particolare:

MODELLO 1 per i beneficiari della agevolazione (paragrafo 5 lett a)

MODELLO 2 per chi ha iniziato una nuova attività dopo il 31 dicembre 2019 e fin oal 31 dicembre 2020 8paragrafo 5 lett b)

Per terminare la compilazione della domanda è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (Pec) attiva registrata, per le imprese nel “Registro delle imprese”, censita, per i professionisti iscritti agli ordini professionali, nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni, il soggetto richiedente deve dichiarare

  • i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni di cui al paragrafo 8, tali configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”; 
  • i termini del proprio esercizio finanziario, che dovrà coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare; 
  • se è destinatario di aiuti richiamati all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2017, n. 175; 
  • il reddito d’impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio della medesima istanza; 
  • l’importo dell’agevolazione richiesta, determinato dal soggetto istante tenendo conto della previsione circa gli importi a carico del medesimo soggetto per imposte e contributi previdenziali di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 con riferimento ai periodi di imposta ammissibili ad agevolazione di cui al paragrafo 7, nonché di eventuali aiuti ottenuti dalla stessa impresa a titolo di de minimis; 
  • i dati e le informazioni necessarie per constatare l’assenza delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Beneficiari delle agevolazioni fiscali 

Possono usufruire della proroga e avere l'agevolazioni per l’anno 2021:

  1. le imprese e i lavoratori autonomi, regolarmente costituiti e attivi al 31 dicembre 2019, già beneficiari della norma agevolativa in virtù di precedenti bandi emanati dal ministero
  2. le imprese e i professionisti, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica dopo il 31 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2020.

Si specifica che ai soggetti di cui al punto 1) le agevolazioni spettano soltanto in relazione ai periodi di imposta 2021 e 2022. Le esenzioni fiscali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 46, del Dl n. 50/2017, sono riconosciute alle sole imprese e ai professionisti, mentre i lavoratori autonomi non rientranti nella definizione di professioniasti possono usufruire soltanto dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (lettera d).
Ai soggetti di cui al punto 2) spettano le agevolazioni limitatamente al periodo d’imposta relativo all’avvio dell’attività e per i periodi successivi e comunque non oltre il 2022.
Sono esclusi dalla agevolazione coloro che:

  • svolgono, alla data di presentazione dell’istanza, un’attività appartenente codice “F” Ateco 2007 (costruzioni) e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della Zfu alla data del 24 agosto 2016
  • hanno già ottenuto le stesse agevolazioni previste dall’articolo 46, comma 2, Dl n. 50/2017 e che, alla data di pubblicazione della nuova circolare attuativa, ne hanno già fruito in misura inferiore al 20% dell’aiuto complessivamente ottenuto
  • alla data di presentazione dell’istanza, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mise comprese quelle articolo 46, comma 2, del Dl n. 50/20117.

Le agevolazioni sono incompatibili con i regimi fiscali di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità e forfetario. In tal caso, per poter accedere al beneficio gli interessati devono aver optato, alla data di presentazione dell’istanza, per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dall’articolo 1, comma 70, della legge n. 190/2014.

Allegati

Circolare MISE agevolazioni fiscali Zfu
Modello 1 zfu
Modello 2 zfu
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