La legge di bilancio 2021 ha stabilito l'ampliamento al 100% dell’esonero, già in vigore dal 1992 nella misura del 50%, per le assunzioni di donne svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022.
L’inps ha emanato sul tema la circolare 32 del 22.2.2021 con le prime indicazioni sulle caratteristiche dell'agevolazione e di requisiti per accedere.
Viene sottolineato in premessa che la misura è in attesa dell' approvazione della Commissione europea, solo a seguito della quale l’istituto pubblicherà le istruzioni operative per fruire dell’esonero nelle denuncie contributive.
Particolare attenzione viene dedicata all’obbligo che le assunzioni agevolate devono realizzare un incremento netto dell'occupazione in azienda.
Vediamo di seguito intanto le prime indicazioni su chi può fruire dell'incentivo, i requisiti delle lavoratrici, l'importo, i rapporti di lavoro agevolabili.
Nel messaggio 1461 del 6 aprile l'istituto aggiunge alcune precisazioni. In particolare si richiamano prossime comunicazioni INAIL in tema di sgravio sui premi assicurativi.
Di seguito un riepilogo delle caratteristiche del nuovo esonero contributivo.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Non si applica quindi nei confronti delle pubbliche Amministrazioni ma come già affermato dall’Istituto hanno diritto anche gli enti pubblici economici, ovvero:
L’esonero in oggetto si configura come un’estensione dell’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L’istituto precisa che in quanto riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” , l’incentivo riguarda le seguenti 4 categorie:
Il requisito deve sussistere alla data della richiesta di beneficio esempio: se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza averlo richiesto per la precedente assunzione a termine, il requisito è richiesto alla data della trasformazione.
A questo proposito il nuovo messaggio precisa che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e anche a scopo di somministrazione.
Sono esclusi:
in quanto godono già di aliquote contributive ridotte .
Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che, l’incentivo:
- in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi.
Infine, si precisa che il periodo di fruizione può essere sospeso e differito esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
L’incentivo valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022,
Per il lavoro a tempo parziale, il massimale viene proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Sulla base della normativa del 2012 l'INPS aveva indicato come non oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione è dovuta la restituzione del contributo addizionale dell’1,40 per cento prevista per i contratti a tempo determinato.
Nella circolare sono illustrate infine in dettaglio le condizioni ordinarie di spettanza dell’incentivo come previsto dalla legge n. 296/2006, e le modalità di verifica dell'incremento occupazionale netto, che sono da valutare in forma mensile e non annuale.
Ti potrebbero interessare :
l'ebook: I fringe benefits a dipendenti e amministratori e book
I Rimborsi spese, aspetti fiscali e previdenziali - Pacchetto eBook + foglio excel
Paghe e contributi di A. Gerbaldi - Libro di carta 2020
Il contenzioso contributivo con INPS - Libro di carta 2021
Visita il Focus in continuo aggiornamento dedicato al Lavoro
![]() |
Libreria FISCOeTASSECircolari ed e-book
|
![]() |
![]() |
![]() |
FISCOeTASSE NewsTutte le notizie gratis
|
![]() |
![]() |