Con la Circolare 132 del 20 novembre 2020 l'INPS specifica le modalità di fruizione del congedo COVID-19 per
Viene anche annunciata una successiva circolare relativa al congedo collegato alla sospensione nelle scuole secondarie di primo grado, prevista dal decreto Ristori bis.
Congedi Covid per quarantena figli e sospensioni attivita scolastiche: quando si possono utilizzare
1 - per fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa al lavoro in modalità agile, per contatti avvenuti a scuola o in attività sportive lezioni musicali e linguistiche:
2 - Il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza puo essere fruito:
L'istituto specifica che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di congedo sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti e riesaminati in autotutela. Resta ferma la possibilità per il cittadino anche del ricorso all’Autorità giudiziaria.
Per quest'ultima opzione la procedura telematica è stata resa disponibile dall'INPS in data 15 dicembre ( v. messaggio 4718/2020)
Compatibilita del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dell’attività didattica
La normativa citata conferma l’incompatibilità del congedo con:
Per il caso di coppie con figli avuti da altri soggetti, in caso di congedo di un genitore per un figlio, l'altro genitore puo fruire del congedo non per lo stesso minore ma può per altri figli avuti da altri (sempre alternativamente all'altro genitore) .
Per quanto riguarda l'alternativa con il lavoro agile si precisa che il congedo è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di attività di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Restano valide le indicazioni fornite nei paragrafi 2.3 e 2.4 della circolare n. 116/2020 in tema di compatibilità/incompatibilità.
Modalità di presentazione della domanda
Come già precisato nella circolare n. 116/2020 e nella circolare 132/2020 , si ricorda che la domanda di congedo per quarantena o sospensioni scolastiche relative ai figli conviventi deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
L'inps ricorda infine che :
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