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DECONTRIBUZIONE SUD ANCHE PER I GIORNALISTI: COME FARE

2 minuti, Redazione , 03/11/2020

Decontribuzione SUD anche per i giornalisti: come fare

Le istruzioni INPGI per fruire della decontribuzione del 30% per i giornalisti dipendenti, nelle regioni svantaggiate. Procedura DASM online dal 12 novembre 2020

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'ente previdenziale dei giornalisti - INPGI - ha fornito specificazioni in merito all'esonero contributivo per le aree svantaggiate , cd Decontribuzione Sud con la circolare en. 10 del 30 ottobre 2020. L'agevolazione è stata  introdotta dal Decreto "Agosto" ( articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020,)  per il periodo 1° ottobre 2020 - 31 dicembre 2021.

Annche il personale giornalistico  dipendente dalle aziende situate nelle regioni del Sud Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Potrà infatti beneficiare dello sgravio contributivo del 30% che va  richiesto direttamente nella procedura DASM,che sara aggiornata e resa disponibile dal  12 novembre 2020.

Requisiti e caratteristiche della Decontribuzione Sud

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori purché in  possesso della regolarità contributiva e delle seguenti ulteriori condizioni:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione infortuni. Non è previsto un limite individuale di importo all’esonero. Non possono essere oggetto di sgravio - ove dovute -  le seguenti contribuzioni:

 

ASSICURAZIONE

Aliquota datore lavoro

NOTE

Fondo Integrativo “ex fissa”

1,50 %

Dovuto soltanto per i giornalisti  professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI (Vedi Circolare INPGI n. 4 del  19/02/2015).

Addizionale Fondo Integrativo “ex fissa”

0,35 %

Dovuto soltanto per i giornalisti  professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI (Vedi Circolare INPGI n. 4 del  19/02/2015).

Contributo per gli ammortizzatori sociali

0,50 %

Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di  CIGS di cui alla legge n. 416/81, anche con meno di 15 dipendenti (vedi Circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009).

Contributo assicurazione  Infortuni     

11,88  €.

Q.ta fissa mensile dovuta per tutti i giornalisti iscritti, a prescindere dal CCNL applicato. Ridotta a 6,00 euro per rapporti di lavoro ex  Artt. 2 e 12 CNLG con retribuzione  inferiore al  minimo contrattuale di redattore + 30 mesi (Vedi Circolare INPGI n. 7 del  26/06/2009).

 

La misura agevolativa spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia in essere che instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.

La misura è stata sottoposta alla approvazione della Commissione europea, in data 30 settembre 2020, giunta con la decisione C (2020) 6959  del 6 ottobre 2020. Va ricordato che la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  1. siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  2. siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
  3. siano concessi entro il 30 giugno 2021.

 Inoltre viene specificato che “ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale  sugli aiuti di Stato”, l'amministrazione responsabile è  il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, e le  amministrazioni  concedenti sono l'INPS e  per  quanto  di competenza,   l'INPGI, che provvedono al monitoraggio  in  coerenza  con  quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

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