I contributi versati facoltativamente per qualsiasi causa sono sempre deducibili. L'Agenzia sgombra il campo dai dubbi con la risposta n. 482 del 19 ottobre 2020, ridimensionando la portata della Sentenza di Cassazione di orientamento opposto, sul tema (n. 436/2017), citata dal richiedente.
La richiesta di chiarimenti veniva da un ente pubblico per conto di molti dipendenti ed era in particolare riferita alla deducibilità dei contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, relativi al riscatto degli anni di laurea ai fini di buonuscita.
Nella Risposta viene ricordato l'articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR in cui è previsto che «Dal reddito complessivo si deducono (...) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi». Si specifica quindi, citando i precedenti (risoluzione 3 marzo 2011, n. 25/E, risoluzione 12 settembre 2002, n. 298 e circolare 8 luglio 2020n.19/E) che sono deducibili i versamenti per qualsiasi causa, ad esempio:
- per il riscatto del corso di laurea,
- per prosecuzione volontaria del versamento dei contributi dopo l'età di pensionamento
- per ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Riguardo il precedente giurisprudenziale citato, l'Agenzia precisa che, a differenza di quanto affermato dal richiedente , la sentenza di Cassazione n. 436 2017 riguarda in realta la determinazione dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis del medesimo TUIR e non la deducibilita dei contributi previdenziali facoltativi (art 10 comma 1 lett. e). Essa afferma infatti che " In tema di determinazione della base imponibile ed ai fini IRPEF, ove la formazione di una parte dell'indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto tale parte dell'indennità non va sottratta all'imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un'anzianità convenzionale".
Pertanto, si conferma che "sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento".