Le misure di sostegno alle famiglie con figli previste dal decreto Cura italia di marzo 2020 sono state potenziate e riconfermate fino ad agosto 2020 nel decreto Rilancio, n. 34-2020 del 18 maggio 2020. Successivamente sono iintervenuti i Decreti Ristori con ulteriori specifiche misure commisurate al perdurare della pandemia e alla riapertura e parziale chiusura delle scuole
Riepiloghiamo qui di seguito le misure di sostegno ai genitori previste per l'emergenza COVID 19 e le relative istruzioni INPS, progressivamente aggiornate.
Si tratta in particolare di:
1 - CARATTERISTICHE E DOMANDA DI CONGEDO COVID 19
I genitori dipendenti del settore privato che intendono usufruire del Congedo COVID-19 per un massimo di 30 giorni e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda ordinaria. Inoltre:
Per gli iscritti alla gestione Separata con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso. I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante questo periodo di sospensione delle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Per gli iscritti alle gestione speciali artigiani e commercianti : non è richiesta la regolarità contributiva. Per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Per i lavoratori pubblici le modalità di fruizione stabilite dall’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Le domande non vanno presentate all’INPS ma alla propria Amministrazione.
Per i periodi di quarantena e chiusura scuole in Zone rosse il Decreto Ristori 137 2020 e success. mod. hanno previsto ulteriori possibilità di congedo peri lavoratori dipendenti
(Si legga in merito "Congedo covid dopo il 29 ottobre: si puo fare domanda" )
In alternativa al congedo straordinario, i decreti Cura Italia e Rilancio hanno previsto la possibilità di fruizione di un bonus economico per far fronte ai costi per le baby-sitter, nei periodi di chiusura scolastica. Il bonus spetta:
(Vedi maggiori dettagli nell'articolo "Voucher baby sitter per Coronavirus", anche sulla cumulabilità con altri bonus).
Le domande vanno inviate tramite il portale web dell’INPS www.inps.it., previo codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS). Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”:
- selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”;
- selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”; oppure:
ATTENZIONE Nel caso si possieda un PIN con password scaduta o smarrita, il cittadino può accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”).
Come detto, a seguito del Decreto Rilancio il bonus baby sitting puo essere utilizzato anche per il pagamento di centri estivi .
(Qui i dettagli : Bonus baby sitter centri estivi tutte le regole).
Successivamente l’articolo 14 del decreto-legge Ristori bis (n. 149-2020) ha previsto bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per retribuire prestazioni effettuate dal 9 novembre al 3 dicembre 2020, nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza: nelle scuole secondarie di primo grado (seconda e terza media) situate nelle Zone Rosse istituite dalle autorità sanitarie , e nelle scuole e centri assistenziali per minori affetti da disabilità grave "Vedi QUI i dettagli; Bonus baby sitter Zone rosse"
AGGIORNAMENTO 14-1: Prorogato al 28 febbraio 2021 il termine per registrarsi e inserire le prestazioni di baby sitter già effettuate. Vedi qui la notizia Bonus baby sitter COVID: novità 2021.
3- ESTENSIONE PERMESSI LEGGE 104 1992
A norma del decreto 18-2929 era possibile cumulare:
Il lavoratore dipendente privato privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda per tali permessi secondo le modalità già in uso.
I lavoratori pubblici devono fare riferimento alle indicazioni della amministrazione di appartenenza
I predetti congedi e permessi non sono fruibili se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o in presenza di altri strumenti di sostegno al reddito.
Per ulteriori approfondimenti si ricorda che l'INPS ha fornito dettagli e istruzioni operative con :
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