HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

CICLOFATTORINI: PER LA CASSAZIONE È LAVORO SUBORDINATO

3 minuti, Redazione , 30/01/2020

Ciclofattorini: per la Cassazione è lavoro subordinato

La Cassazione conferma la sentenza di Torino sui riders Foodora: hanno diritto alle tutele del lavoro subordinato perche sussistono gli elementi della eteroorganizzazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Cassazione si è espressa la scorsa settimana  con la sentenza 1663 2020, sulla vertenza fra i ciclofattorini e  l'impresa Foodora confermando la sentenza del tribunale di Torino  che ha statuito l'obbligo di parificazione delle tutele per i lavoratori,  inquadrati come autonomi dall'azienda, con  quelle riservate al lavoro subordinato.

La Suprema Corte analizza l'evoluzione normativa ma anche socioeconomica   che fa da sfondo a queste nuove attività. 

Non concorda del tutto con le conclusioni della Corte di appello che aveva definito  la forma  delle collaborazioni descritta   dal d.lgd 81 2015  una sorta di"terza specie" tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato .

Ricorda che " In attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, cui sono  seguiti i decreti delegati  che  vanno sotto il nome di Jobs Act, il legislatore dopo aver indicato nel lavoro subordinato a tempo indeterminato il modello di riferimento nella gestione dei rapporti di lavoro, ha infatti  affrontato il tema del lavoro "flessibile" inteso come tale in relazione alla durata della prestazione (part-time e lavoro intermittente o a chiamata), alla durata del vincolo contrattuale (lavoro a termine), alla presenza di un intermediario (lavoro in somministrazione), al contenuto  anche formativo dell'obbligo contrattuale (apprendistato), nonché all'assenza di un vincolo contrattuale (lavoro accessorio). Per quanto riguarda lo svolgimento del rapporto, il legislatore delegato ha poi introdotto un ulteriore incentivo indiretto alle assunzioni, innovando profondamente la disciplina delle mansioni attraverso l'art.3 d.lgs. n.81  del 2015, con la riformulazione dell'art. 2103 cod. civ.
La finalità complessiva degli interventi  l'abolizione dei contratti di lavoro a progetto, la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partite IVA e la disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente si collocano dunque nella medesima prospettiva.
È venuta meno, perciò, una normativa che, avendo previsto dei vincoli e delle sanzioni, comportava delle garanzie per il lavoratore, mentre è stata ripristinata una tipologia contrattuale più ampia che, come tale, comporta il rischio di abusi. 

Quindi, dal 10  gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato  tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere  esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente (art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015).
Il legislatore si è limitato a valorizzare taluni indici ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione) e sufficienti a giustificare l'applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato, esonerando da ogni ulteriore indagine il giudice che ravvisi  la concorrenza di tali elementi 

Detto questo,  la Corte non considera  necessario inquadrare la fattispecie "litigiosa" come invece ha fatto la Corte di appello di Torino, in un tertium genus, intermedio tra autonomia e subordinazione, con la  conseguente esigenza di selezionare la disciplina applicabile.
Più semplicemente, secondo la suprema Corte , al verificarsi delle caratteristiche delle  collaborazioni individuate dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del  2015, la legge ricollega imperativamente l'applicazione della disciplina  della subordinazione. Si tratta, di una norma di disciplina, che non crea una nuova fattispecie.
Il collegio sottolinea infine le motivazioni di questa impostazione, che intende"tutelare  una posizione lavorativa più debole, per l'evidente asimmetria tra committente e lavoratore, con esigenza di un regime di tutela più forte, in funzione equilibratrice."

Allegato

Sentenza Cassazione 1663 2020 Riders

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CONCORSI PUBBLICI 2023/2024 · 29/03/2024 Prossimi concorsi Agenzia Entrate 2024: 3700 posti

Pubblicato il piano assunzioni 2024/26 con nuovi Concorsi Agenzia Entrate in arrivo. Ecco i profili, mansioni titoli di studio richiesti per le nuove assunzioni

Prossimi concorsi Agenzia Entrate 2024: 3700 posti

Pubblicato il piano assunzioni 2024/26 con nuovi Concorsi Agenzia Entrate in arrivo. Ecco i profili, mansioni titoli di studio richiesti per le nuove assunzioni

Deducibilità fondi pensione: nel plafond anche i versamenti per i figli

Come si calcola il limite maggiorato di deducibilità riservato ai lavoratori occupati per la prima volta dal 2007 Interpello 76 2024

Certificazione Unica giornalisti autonomi 2024

Disponibili sul sito web dell’INPGI le certificazioni uniche (CU 2024) riferite alle prestazioni erogate dall’Istituto nel corso del 2023. I CAAF convenzionati

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.