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CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ASPETTATIVA SINDACALE 2019: RIEPILOGO INPS

1 minuto, Redazione , 08/10/2019

Contributi aggiuntivi aspettativa sindacale 2019: riepilogo INPS

Contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa sindacale 2019 - Circolare INPS 129/2019 con le disposizioni a seguito delle pronunce

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Con la circolare 129 del 4 ottobre 2019 l' Inps fornisce un riepilogo delle disposizioni e delle prassi amministrative concernenti la contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa ovvero in distacco sindacale  con una armonizzazione tra le gestioni previdenziali private e  quelle pubbliche, anche alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali adottati dalla magistratura contabile.  Il documento sostituisce tutti  i precedenti in materia.

Gli argomenti affrontati sono i seguenti: 

  •  Accesso al versamento della contribuzione aggiuntiva da parte dell’Organizzazione sindacale
  • La base imponibile ai fini della determinazione della contribuzione aggiuntiva
  • Automaticità delle prestazioni
  •  Determinazione della retribuzione pensionabile in presenza di contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai Fondi esclusivi (comprensivi della Gestione dipendenti pubblici) e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti dall’INPS. Compensi fissi e continuativi
  • Modalità operative

Le istruzioni  si applicano alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti, ma anche per incarichi conferiti  precedentemente alla data di pubblicazione della  circolare.

Le indicazioni principali :

Il lavoratore in aspettativa deve richiedere l'accredito figurativo entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello dell'inizio o proroga dell'aspettativa  – a pena di decadenza .  

La contribuzione aggiuntiva è permessa ,  posto che :

  • Nei casi di aspettativa per i versamenti aggiuntivi è necessario  prima il riconoscimento  di quella figurativa e che l’organizzazione sindacale abbia ottenuto l’autorizzazione al versamento . 
  • Per il distacco, oltre ai requisiti precedenti è necessario il  provvedimento del datore di lavoro  e l’autorizzazione Inps, sulla base della documentazione fornita dal sindacato .

I sindacati possono versare la contribuzione aggiuntiva, secondo le aliquote applicabili nel fondo pensionistico dove il lavoratore risulta iscritto entro il 30 settembre dell’anno successivo, calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento della carica sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accredito figurativo. Sono tenuti inoltre alla  trasmissione dei  flussi Uniemens-listaPosPa.

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