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COMMERCIALISTI: POSSIBILE AVERE FINO A 6 PRATICANTI

2 minuti, Redazione , 24/07/2019

Commercialisti: possibile avere fino a 6 praticanti

Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della giustizia il Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per il rilascio dell’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente. Il regolamento è composto da 5 articoli contenenti le seguenti indicazioni:

  • L’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio può essere rilasciata per il numero massimo di 6 praticanti.
  • Il Consiglio dell’Ordine delibera in merito alle richieste di autorizzazione presentate dagli iscritti nel proprio albo che intendano assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre tirocinanti contemporaneamente. Vigila inoltre sul mantenimento dei requisiti in base ai quali l’autorizzazione sia stata concessa.
  • Il professionista incaricato è la persona fisica che pu assumere il ruolo di affidatario del tirocinante, esercitando la supervisione ed il controllo diretto sull’attività che il tirocinante svolge e che deve essere intesa come effettiva collaborazione allo svolgimento delle attività oggetto della professione.
  • L’autorizzazione ad accogliere contemporaneamente un numero di tirocinanti superiore a tre e fino ad un massimo di sei può essere rilasciata dal Consiglio dell’Ordine in presenza di uno dei seguenti requisiti:
    • ​il professionista è socio di una STP che ha almeno tre soci professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, almeno tre dipendenti/collaboratori e un volume d’affari non inferiore a settecentomila euro.
    • il professionista partecipa ad una associazione professionale con almeno tre associati iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, almeno tre dipendenti/collaboratori ed un volume d’affari non inferiore a cinquecentomila euro. Nel caso dell’associazione professionale il requisito è soddisfatto anche quando i professionisti operino in più sedi, sia in Italia che all’estero.
    • il professionista è partner di una società di revisione che ha almeno tre partner, almeno cinque dipendenti/collaboratori ed un volume d’affari non inferiore a novecentomila euro.

Attenzione va prestata al fatto che l’autorizzazione ad accogliere contemporaneamente un numero di tirocinanti superiore a tre non può essere rilasciata al professionista che sia titolare di uno studio individuale.

L’istanza deve essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti elencati sopra, in alternativa, i requisiti predetti possono essere comprovati dal soggetto richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il Consiglio dell’Ordine adotta motivato provvedimento di concessione o diniego dell’autorizzazione. Il provvedimento adottato viene comunicato al soggetto richiedente.

Vi segnaliamo la nuovissima sezione del FORUM creata per fare incontrare la domanda e l'offerta di studi professionali e tirocinanti ma non solo!

Tag: PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

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