I soggetti che nel corso del 2018 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare ai soggetti percettori di tali somme apposita certificazione, utilizzando il nuovo modello CUPE approvato dall’Agenzia delle Entrate il 15.01.2019. Si ricorda che la certificazione CUPE non segue le regole della certificazione unica e i dati devono essere riportati nel mod. 770 da presentare entro il 31 ottobre 2018 negli appositi quadri SI e SK.
In generale, la modifica vera e propria riguardante il modello si era resa necessaria lo scorso anno, a seguito dell'aumento della percentuale di concorrenza al reddito dei dividendi in capo ai titolari di partecipazioni qualificate.
Tuttavia, poiché la nuova percentuale si applica agli utili realizzati nel 2017, distribuiti nel 2018, la modifica della nuova percentuale influenza la compilazione del modello CUPE di quest'anno. Si ricorda, infatti, che a seguito di questo decreto è stata aumentata dal 49,72% al 58,14% la percentuale di concorrenza al reddito degli utili derivanti da partecipazioni detenute da persone fisiche/società di persone in società/enti soggetti IRES:
- qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa (quelle non qualificate sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta del 26%);
- qualificate e non, detenute nell'esercizio d'impresa.
La nuova percentuale si applica agli utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016, quindi dal 2017 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
Quindi, per i soci percettori resteranno valide le percentuali di imponibilità:
- del 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- del 49,72% per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (in genere dal 2008) fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (in genere fino al 2016);
- 58,14% dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in genere dal 2017).
Si ricorda che il certificato Cupe deve essere rilasciato da:
- società ed enti emittenti (indicati nell'articolo 73 del Tuir);
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- intermediari ovvero rappresentanti fiscali in Italia di intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa o aderenti ai sistemi esteri di deposito accentrato che usufruiscono del sistema Monte Titoli Spa;
- rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa;
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli a esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- imprese di investimento e agenti di cambio;
- gli associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44, comma 1, lett. f) del Tuir;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.