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RIPOSI MATERNITÀ ANCHE CONTEMPORANEI PER PADRE E MADRE

2 minuti, Redazione , 18/09/2018

Riposi maternità anche contemporanei per padre e madre

Cassazione contro INPS sul caso di un padre che chiede di fruire di riposi giornalieri in contemporanea alla moglie lavoratrice autonoma

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La Corte d'Appello di Torino, rigettando l'appello dell'Inps confermava la sentenza che riconosceva al padre lavoratore, il diritto di usufruire dei riposi giornalieri, disciplinati dall’art. 40 del d.lgs. 151/2001 per 2 ore al giorno sino al compimento dell'anno della figlia, mentre la moglie, lavoratrice autonoma, riprendeva il lavoro sin dall'8 ottobre 2009, usufruendo del trattamento economico di maternità nei tre mesi successivi al parto

A fondamento della sentenza la Corte sosteneva che:
1) in base alla lettera ed all'interpretazione logico-sistematica delle norme fosse errata la pretesa dell'Inps di voler  equiparare, pur nell'evidente differenza di disciplina, la situazione della madre lavoratrice autonoma a quella della dipendente per la quale soltanto la legge prevede la regola dell'alternatività nel godimento dei riposi giornalieri;
2) la diversità della condizione della madre lavoratrice autonoma, che ha facoltà a riprendere l'attività anche in considerazione del più contenuto trattamento economico riconosciutole, giustificava la previsione di una incondizionata possibilità per il padre di fruire dei permessi nell'interesse stesso del bambino e delle sue necessità di un maggior apporto sul piano materiale e psicologico, anche se la madre stesse godendo dell'indennità di maternità.
L’Inps ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, ossia per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 39, 40, 43, 66, 68, comma secondo, e 69, comma primo, del d.lgs. n. 151 del 2001, con riferimento all'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (articolo 360 numero tre c.p.c.). Secondo l'Istituto, in base alle norme citate doveva ritenersi che, le pur esistenti differenze tra le madri lavoratrici autonome e lavoratrici subordinate, non incidessero sulla sussidiarietà ed alternatività degli istituti giuridici dei cosiddetti riposi giornalieri e delle indennità di maternità volti a proteggere lo stesso evento.
I giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso, precisando che  è anzitutto evidente sulla scorta della previsione normativa di cui all'art. 40 cit. che l'alternatività nel godimento dei riposi giornalieri da parte del padre è prevista solo in relazione "alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga", laddove invece la lettera della stessa norma contempla in maniera ampia il diritto del padre ai permessi "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente", senza prevedere alcuna alternatività.

Tale diversa formulazione significa che, in questa seconda ipotesi, il padre può fruire dei permessi giornalieri anche nel periodo di fruizione dell'indennità di maternità da parte della madre.

Per approfondire scarica il Commento completo "Riposi maternità contemporanei" con analisi normativa giurisprudenziale e testo integrale della sentenza. 

Ti possono interessare anche le rapide schede informative (in  formato word personalizzabile):

Indennità maternità paternità collaboratori - Scheda;  Congedo parentale collaboratori- Scheda di R. Quintavalle

e la Guida Gestione permessi e congedi maternità di C. Vivenzi

Tag: MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

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