Nella sentenza di Cassazione civile sezione lavoro n. 20392 del 01 agosto 2018 (V. QUI il commento e la sentenza integrale) viene stabilito che l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che, sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.p.r. 1124/1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente.
Il caso riguardava la domanda di una lavoratrice tesa al risarcimento dei danni derivati dallo scoppio di una lampada posizionata sulla macchina che utilizzava per la quale l'Inail, intendeva recuperare dal datore di lavoro quanto erogato per indennità derivante dall'infortunio. la sentenza del Tribunale di Rovigo aveva rigettato le domande . La Corte di Appello, pronunciando sugli appelli riuniti e facendo seguito a sentenza non definitiva di accertamento della esclusiva responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio ha condannato il datore di lavoro al pagamento, della somma di euro 1979,52 a titolo di danno morale ed al pagamento, in favore dell'Inail, della somma di euro 29080,85,
La lavoratrice ha quindi proposto ricorso in Cassazione che accolto il ricorso, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente.
Sulla base di tali considerazioni, è evidente che la sentenza impugnata, limitandosi a sottrarre dal complesso delle voci di danno riferite al danno biologico, comprensivo di quello temporaneo, l'intero importo erogato dall'Inail, ed escludendo solo l'importo imputato al danno morale, aveva disatteso i citati principi.