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PENSIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI: LE ISTRUZIONI

3 minuti, Redazione , 31/07/2018

Pensione lavoratori socialmente utili: le istruzioni

Ecco le modalità per richiedere l'accredito dei contributi figurativi dei lavoratori socialmente utili impegnati in progetti degli enti locali

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Nel Messaggio 3012 del 27 luglio  l'INPS  fornisce le istruzioni per il riconoscimento della contribuzione figurativa, ai fini del diritto a pensione, in favore dei lavoratori socialmente utili avviati alle attività finanziate dalle  Regioni o dagli Enti utilizzatori. In particolare vengono illustrate le modalità per presentare la richiesta in forma telematica.

I progetti ai quali si fa riferimento sono quelli approvati dalle Commissioni Regionali per l’Impiego , anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2000  e gli Enti utilizzatori devono aver provveduto direttamente alla corresponsione dell’assegno spettante ai lavoratori socialmente utili.

Il documento ricorda che le attività socialmente utili per le quali si richiede l’accredito della contribuzione figurativa devono essere state svolte da ciascun lavoratore senza soluzione di continuità.

La procedura telematica, predisposta dall’Istituto e rivolta agli Enti utilizzatori e/o finanziatori, è  denominata “Accredito contribuzione figurativa LSU autofinanziati”, è disponibile sul portale Inps e accessibile accedere tramite PIN, SPID o CNS. In caso di accesso tramite PIN ogni Ente dovrà richiedere alla Struttura Inps territorialmente competente un PIN identificativo per ciascun delegato. L’Ente dovrà richiedere, inoltre, l’abilitazione al servizio “Accredito contribuzione figurativa LSU autofinanziati”, utilizzando il modulo “RA012” disponibile sul portale Inps.

La procedura si compone di 4 sezioni, 1) “Introduzione”;2) “Download”;3) “Gestione e Invio domande”; 4) “Visualizza esito”.

Nella sezione “Download” sono disponibili il manuale utente (allegato n. 1), le specifiche tecniche per l’utilizzo del servizio (allegato n. 2), il foglio Excel da compilare con le informazioni richieste per l’acquisizione in procedura, previa trasformazione in formato XML, nonché i modelli di dichiarazione sostitutiva della C.R.I. (allegato n. 3) e di dichiarazione sostitutiva per periodi di sospensione dall’attività (allegato n. 4).

L'istituto fonisce i dettagli del'iter di richiesta e ricorda che  le domande trasmesse all’Istituto potranno presentare lo stato “in istruttoria”o, una volta definite, gli stati“accoglimento”, “accoglimento parziale” o “reiezione”.

  • In caso di accoglimento, i periodi saranno accreditati nell’estratto contributivo del lavoratore e saranno utili ai soli fini del diritto a pensione.
  • In caso di accoglimento parziale saranno accreditati soltanto i periodi validati dall’Istituto.
  • In caso, infine, di reiezione, non verrà accreditato alcun periodo.

Per i periodi esclusi sarà evidenziata la motivazione del negato accredito figurativo.

La Struttura Inps competente in base alla residenza del lavoratore comunicherà a quest’ultimo, e per conoscenza all’Ente utilizzatore che ha trasmesso le domande, l’esito della domanda di accredito della contribuzione figurativa.

Le informazioni richieste sono i dati anagrafici del lavoratore, il codice fiscale/partita IVA e la denominazione dell’Ente utilizzatore e/o finanziatore, la data della delibera dell’Ente, la data di inizio e di fine del periodo di attività autorizzato dall’Ente, nonché la data di inizio e di fine del periodo di lavoro svolto dall’interessato. Le informazioni relative alla delibera C.R.I. di approvazione del Progetto (o dell’eventuale documentazione equipollente) non sono richieste nella fase di compilazione del file, ma vanno inserite solo nella fase di “Gestione e invio domande” della procedura.

Si precisa che la domanda riferita al singolo lavoratore è relativa alla richiesta di accredito dei periodi di attività socialmente utile riferiti ad una stessa delibera dell’Ente utilizzatore. Quindi, se ci sono più delibere dell’Ente associate allo stesso lavoratore – e, quindi, più domande – i dati del lavoratore dovranno essere ripetuti per ogni delibera. Inoltre i  dati vanno ripetuti anche qualora, rispetto ad una stessa delibera, sia presente una sospensione del lavoratore dall’attività. I periodi interessati saranno, in questo caso, oggetto di un’unica domanda.

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