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INTERESSI DI MORA SUI DEBITI CONTRIBUTIVI GIÙ DAL 15 MAGGIO 2018

1 minuto, Redazione , 07/06/2018

Interessi di mora sui debiti contributivi giù dal 15 maggio 2018

Nuova misura al 3.01 % annuo degli interessi di mora per ritardato pagamento sulle somme iscritte a ruolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella circolare n. 80 del 6.6.2018 l'INPS comunica l'applicazione della nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2018:

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 3,01% in ragione annuale la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 15 maggio 2018 e trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La variazione decorre dal 15 maggio 2018.

Si ricorda che il citato art. 116 , comma 8 della legge 388 /2000 prevede (alla lettera a) , che "Nel caso di omesso o ritardato versamento, entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 gg), nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione così calcolata non può superare il 40% (cosiddetto tetto) dell'importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora".

Alla lettera b) :" Regime sanzionatorio per evasione: articolo 116, comma 8, lettera b), legge 23 dicembre 2000, n. 388 : In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 giorni), nella misura pari al 30% dell'importo dei contributi addebitati. La sanzione così calcolata non può superare il 60% (cosiddetto tetto) dell'importo dei contributi dovuti.Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.

La legge citata stabilisce che «qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa» si applica il regime dell'omissione e non quello dell'evasione.
 

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