Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico alcune risoluzioni in tema di attività di commercio al dettaglio, mercati e somministrazione :
1) La risoluzione n. 111455 del 21 marzo 2018 reca chiarimenti in merito alla possibilità o meno di avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande organizzata in un locale, con certificato di agibilità ed idonea destinazione d'uso, da adibire interamente a laboratorio cucina, con somministrazione dei pasti esclusivamente in area esterna (giardino) contigua al medesimo locale,attrezzata con tavoli e sedie. Il ministero precisa che tale soluzione non è praticabile, sulla base della normativa attuale
Sulla base della normativa di riferimento (artt. 1, 3, comma 7 e 5, comma 6, L. n. 287/1991 e art. 64, comma 5, D.Lgs. n. 59/2010), secondo il Ministero l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non può prescindere dall' utilizzo di una unità immobiliare o parte della medesima.
2) La risoluzione n. 115448 del 21 marzo 2018, in riferimento al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come modificato dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 prevede la facoltà del comune di regolamentare l'apertura di nuovi punti vendita sulla base delle disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e risponde al quesito sulla possibilita di apertura di un nuovo punto vendita della stampa quotidiana e periodica, sia di tipo esclusivo che non esclusivo. Ferma restando l'applicabilità dell'istituto della SCIA, il Ministero precisa che "la circostanza che allo stato non sia stata ancora adottata l'Intesa prevista dal comma 3 del medesimo articolo, non può comportare conseguenze non giustificabili quali l'impossibilità dell'avvio dell'attività di impresa nel settore di riferimento."
3) La risoluzione n. 116329 del 21 marzo 2018 riguarda gli interventi di proroga contenuti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, nello specifico, se quanto disposto possa essere applicabile ai produttori agricoli titolari di concessione di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Il Ministero da parere positivo ricordando il proprio precedente con parere n. 282683 del 7 settembre 2016. Si specifica che i produttori agricoli che intendano operare tramite posteggi su area pubblica, devono essere selezionati con le procedure applicabili ai commercianti e dunque anche a ai produttori agricoli non possono che applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 1180 e 1181 della richiamata legge n. 205 del 2017.
4) La risoluzione n. 120995 del 26 marzo 2018 riprende la nota n. 4040 del 21 marzo 2018 del Ministero dell'Interno, riguardante l' obbligatorietà, in capo agli operatori del commercio di cose antiche o usate, della tenuta di un registro delle operazioni giornaliere , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 126 del T.U.L.P.S., che condizionava l'esercizio del commercio di cose antiche o usate ad una dichiarazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza.
Secondo il Consiglio di Stato l'intervento demolitorio sull'articolo 126 del T.U.L.P.S. non ha effetto sulla disposizione che riguarda il registro giornaliero Pertanto, i commercianti di cose antiche o usate, pur senza sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, sono comunque tenuti a tenere il registro giornaliero delle operazioni di acquisto o vendita.
Infine nella risoluzione n. 135206 dell' 11 aprile 2018, si chiarisce che vista la nuova proroga delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2020 intervenuta con la Legge di bilancio 2018, sulle procedure di selezione pubblica per l'assegnazione di nuovi posteggi o posteggi vacanti nei mercati , la scadenza del termine di proroga al 31 dicembre 2020 inevitabilmente si applica anche alle nuove concessioni eventualmente rilasciate con efficacia al 1gennaio 2019 per effetto della prima proroga, le quali, per effetto della seconda, non possono diventare efficaci prima del 1 gennaio 2021. Inoltre la circolare chiarisce coma valutare l'anzianità degli operatori in alcuni casi controversi.