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COMUNICAZIONE L. 12/79 PER COMMERCIALISTI E AVVOCATI: COME SI FA L'INVIO?

3 minuti, Redazione , 04/12/2025

Comunicazione L. 12/79 per commercialisti e avvocati: come si fa l'invio?

Guida e faq aggiornate sulla procedura richiesta dall'Ispettorato nazionale (L. 12-1979) per l'inizio attività di gestione del personale da parte di altri professionisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come noto, dal 1° marzo 2018 la comunicazione di inizio dell’attività di gestione del personale prevista dall’art. 1, comma 1, L. n. 12/1979, quando svolta da avvocati e dottori commercialisti/esperti contabili, si effettua tramite la procedura telematica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 In base alle indicazioni pubblicate dall’INL (aggiornate al 20 maggio 2024), l’invio avviene unicamente attraverso il Portale dei Servizi INL, con accesso mediante credenziali SPID (è sufficiente lo SPID personale; info su spid.gov.it).

 Attenzione: le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica (anche PEC) non vengono prese in considerazione

Nelle FAQ tra i vari aspetti si specifica che:

  •  la comunicazione è resa a titolo personale (anche se si opera in studio associato) e richiede l’indicazione degli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese assistite: non va allegato l’elenco delle aziende. 
  • Se la comunicazione è già stata effettuata con modalità previgenti (es. cartacea), l’INL consiglia l’invio del modello telematico, pur in assenza di un espresso obbligo; in ogni caso, l’unico vincolo temporale è trasmettere/aggiornare la comunicazione prima di svolgere operazioni di gestione del personale per imprese collocate in un nuovo ambito provinciale, e presentare una variazione se si cessa di operare in una provincia (raccomandata la massima tempestività). 
  • Restano inoltre ferme, salvo diverse intese, le previgenti modalità per le comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Nelle casistiche particolari: 

  • per il settore edile (cantieri mobili) è possibile indicare la sola provincia della sede legale
  • per l’agricoltura, in presenza di terreni in province diverse, la comunicazione va resa per ciascuna provincia interessata.

Riportiamo di seguito alcune FQ di particolare interesse :

3) Quali province devono essere inserite nel modello telematico?

Devono essere inseriti gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista.

5) Qual è la data di inizio richiesta dal modello telematico?

Nel modello andrà inserita la data di inizio dell'attività in un determinato ambito provinciale o, in alternativa, la data relativa all'invio della comunicazione già inoltrata con le modalità previgenti.

6) C'è un termine per l'invio della comunicazione?

Anzitutto si evidenzia che la comunicazione, se già effettuata secondo le previgenti modalità e se non ci sono state variazioni nel frattempo in ordine agli ambiti provinciali di riferimento, non è obbligatoria. Ciò premesso, in relazione ai termini temporali, l'unico obbligo consiste nel trasmettere la comunicazione prima di qualsiasi operazione di gestione del personale riferita ad imprese situate in un nuovo ambito provinciale. Qualora non si operi più in un determinato ambito provinciale – in quanto vengono meno le deleghe riferite a tutte le imprese che insistono sul relativo territorio – occorre effettuare una variazione della comunicazione; in tal caso, pur non essendoci un termine specifico, si raccomanda la massima tempestività al fine di consentire il mantenimento di un database aggiornato.

7) Opero esclusivamente in Sicilia, sono tenuto alla comunicazione telematica?

Come chiarito con nota prot. 38 del 23 febbraio 2018, "in relazione alle comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra questo Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i predetti Enti autonomi, restano evidentemente ferme le previgenti modalità di assolvimento".

9) Nel caso un'impresa apra una nuova unità produttiva situata in altra provincia è necessario inviare una nuova comunicazione inserendo la nuova provincia o è sufficiente la comunicazione inviata in origine riferita alla sede legale?

Va effettuata nuovamente la comunicazione laddove l'ambito provinciale dove è aperta la nuova sede dell'impresa non risulti fra quelli precedentemente indicati dal professionista.

10) Il titolare dello studio è in possesso dell'abilitazione in qualità di Consulente del lavoro ed in qualità di Commercialista, iscritto solo a quest'ultimo Ordine. È tenuto ad effettuare la comunicazione?

La comunicazione va effettuata in quanto il professionista opera in qualità di commercialista.

11) Va inserito anche l'elenco delle imprese gestite?

No. Occorre esclusivamente indicare gli ambiti provinciali dove insistono le imprese gestite dal professionista.


Per la scheda ufficiale del servizio e le FAQ istituzionali si veda: pagina INL “Comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, L. n. 12/1979”.


Tag: PROFESSIONE AVVOCATO PROFESSIONE AVVOCATO PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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