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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018: LE ISTRUZIONI

3 minuti, Redazione , 25/01/2018

Autoliquidazione INAIL 2017-2018: le istruzioni

Novità e scadenze dell'autoliquidazione INAIL 2017-2018. Riduzioni e tasso per il versamento rateizzato. Pubblicata la Guida dettagliata

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Nella nota operativa del 22 gennaio 2018, l'Inail  fornisce le istruzioni relative all’autoliquidazione annuale dei premi 2017/2018 . Sul sito INAIL è  inoltre disponibile la  Guida ufficiale all’autoliquidazione 2017 – 2018 con tutti i dettagli sulla procedura .

Quest'anno si evidenziano tre importanti NOVITA':

  •    Conferma dell'aliquota addizionale  per il fondo vittime dell’amianto  2017 e  non applicazione  per il  2018
  •     Sospensione applicazione sgravi pesca costiera e nelle acque interne e lagunari per il 2018
  •     Autoliquidazione unificata anche per i datori che hanno  iniziato l’attività al termine del 2017  sulla scorta delle basi (Non appena effettuata  sarà
        pubblicata nel Fascicolo aziende).

SCADENZE

Le scadenze da ricordare per i datori di lavoro titolari di PAT e le imprese armatoriali titolari di PAN sono le seguenti:

  • 16 FEBBRAIO VERSAMENTO PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE (prima rata del 25% del premio annuale o unica soluzione) esclusivamente tramite il modello F24. 
  • 28 FEBBRAIO 2018  PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI  tramite i servizi telematici disponibili in www.inail.it Servizi online. In particolare per la dichiarazione i  datori di lavoro titolari di PAT devono  utilizzare esclusivamente con i servizi telematici ALPI online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2017/2018 da indicare nel modello F24 è 902018. I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN devono utilizzare esclusivamente con il servizio online Invio retribuzioni e calcolo del premio.
  • 16 FEBBRAIO 2018 è anche il termine per  datori di lavoro e  armatori che prevedono nell’anno 2018  retribuzioni inferiori a quelle erogate nel 2017 , per l'invio della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione presunto.

La circolare dedica inoltre ampio spazio alle  RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO che si applicano all’autoliquidazione 2017/2018 e sono:

1. Riduzione legge 147/2013 (PAT e PAN)
2. Riduzione per il settore edile (PAT)
3. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea (PAN)
4. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
5. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di
lavoratori in congedo (PAT)
6. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
7. Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane
e svantaggiate (PAT)
9. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto
proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
10. Riduzione per assunzioni legge n. 407/1990, art. 8, c. 9 (per assunzioni
effettuate entro il 31.12.2014 - PAT)
11. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

RATEAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuale di autoliquidazione, anziché in unica soluzione, può essere pagato in quattro rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle  retribuzioni.
Come detto il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2018 versando il 25% dell’importo complessivamente dovuto. Le rate successive alla prima, ognuna  pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro le seguenti date,  maggiorate degli interessi: 

  • 16 maggio,
  • 20 agosto 
  • 16 novembre 2018 . 

Per l’anno 2017 il tasso medio di interesse dei titoli di Stato, è pari allo 0,68%.
I coefficienti da utilizzare per il calcolo degli interessi da applicare alla seconda, terza e  quarta rata del premio di autoliquidazione 2017/2018, tenuto conto delle date di
scadenza delle  rate di premio, sono i seguenti:

  • Rata           Coefficiente interesse
  • 1                   -
  • 2                 0,00165808
  • 3                 0,00337205
  • 4                 0,00508603
     

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