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ISCRIZIONE GESTIONE COMMERCIANTI SOLO CON ATTIVITÀ PREVALENTE

1 minuto, Redazione , 10/10/2017

Iscrizione Gestione commercianti solo con attività prevalente

Nuovo arresto di Cassazione sulla controversa materia dell'iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti per il socio amministratore di SRL. Il lavoro deve essere sistematico e prevalente

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La Corte di Cassazione, è intervenuta nuovamente in materia di iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti per il socio amministratore di SRL. L’Ordinanza n. 22990  del  2 ottobre 2017, afferma  in particolare che  tale iscrizione  è  obbligatoria solo nel caso in cui  il soggetto   presti l'attività in via continuativa e con carattere di prevalenza, mentre non è dovuta   se l’attività è sporadica o di mera amministrazione.
Nel caso specifico  l'amministratrice di una società commerciale, residente all'estero, aveva fatto ricorso contro la cartella INPS che richiedeva  i contributi alla gestione commercianti non versati. Il ricorso  era stato parzialmente respinto dai giudici di merito che avevano affermato come   l'amministratrice trascorreva nel nostro Paese alcuni mesi all'anno, per svolgere  funzioni di raccordo tra la società produttrice giapponese e la società  di cui era socia,  incaricata della commercializzazione ; il che integrava gli estremi dell'art. 1, lett. a-b della L. 1397/60, per la sua iscrizione alla Gestione commercianti. 

La Cassazione ha ribaltato il giudizio di merito,  precisando che l’iscrizione è dovuta solo se si verificano tutti i  requisiti descritti  all’articolo 1 della Legge n. 1397/1960, ovvero: quando il socio amministratore  partecipi "personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza" . Tale attività deve essere riscontrabile come  rilevante sia in termini di tempo che viene dedicato, che del reddito  che ne deriva. Al contrario una attività sporadica  o la mera attività di amministrazione non sono di per sé sufficienti a configurare l’obbligo assicurativo .

La Corte ha dunque accolto il ricorso della contribuente  e cassato la sentenza impugnata, in quanto basata su presunzioni  e priva di  accertamenti concreti  sui requisiti complessivi richiesti dalla norma citata per l’iscrizione alla gestione commercianti. Va evidenziato infatti che l'onere della prova dei requisiti di prevalenza dell'attività è a carico dell'Istituto previdenziale.

In tema vedi anche "Doppia iscrizione Gestione commercianti"

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