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ASSENZA DI DURC E AGEVOLAZIONI: LO STOP NON È DEFINITIVO

1 minuto, Redazione , 26/07/2017

Assenza di DURC e agevolazioni: lo stop non è definitivo

Circolare 3 -2017: l'ispettorato del lavoro chiarisce che l'esclusione dai benefici contributivi in assenza di DURC è limitata

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 3/2017 del 18 luglio 2017,  con cui  interviene in materia di Benefici Contributivi  e assenza di  DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
In particolare, l’Ispettorato fornisce indicazioni al proprio personale ispettivo circa l’applicazione dell’art. 1, co. 1175, della Legge n. 296/2006, in materia di  godimento dei benefici normativi e contributivi in assenza di DURC da parte dell’Impresa. la crcolare ricorda che l’art.1, comma 1175, della Legge n.296/2006, prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti”.

Dunque per accedere ai benefici elencati nella Nota del Ministero del Lavoro n.1677 del 28 gennaio 2016 il datore di lavoro deve essere possesso di un regolare DURC, rispettando, altresì, gli altri obblighi di legge, gli accordi e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
L'ispettorato precisa però che il divieto  riguarda solo il  periodo di sospensione nel  rilascio del DURC , dopo il quale l’impresa potrà  tornare a godere di benefici “normativi e contributivi” non legati a particolari vincoli temporali”. Si sottolinea anche  che le eventuali violazioni che impediscono il rilascio del DURC,  devono essere state accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. 

Altra precisazione importante  riguarda le  violazioni riguardanti gli altri obblighi di legge e gli accordi e contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative,  le quali assumono rilevanza solo limitatamente al lavoratore a cui si riferiscono e solo per una durata pari al periodo in cui si è protratta tale inadempienza.   Inoltre,  tali violazioni non ostacolano il godimento  di eventuali  agevolazioni se  regolarizzate prima dell’avvio di  un  accertamento ispettivo.
 

SCARICA LA CIRCOLARE INL N.3-2017

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